Articolo 7 Ogni Parte contraente potra' denunciare il presente Accordo per mezzo di notifica scritta indirizzata al Segretario generale. La denuncia avra' effetto un anno dopo la data alla quale il Segretario generale ne avra' ricevuto notifica. Ogni Parte contraente, che cessera' di essere Parte alla Convenzione sulla segnaletica stradale aperta alla firma a Vienna l'8 novembre 1968, nonche' all'Accordo europeo completante detta Convenzione, aperto alla firma a Ginevra il 1 maggio 1971, cessera' alla stessa data di essere Parte al presente Protocollo.