Articolo 7 Regole generali 1. Gli utenti della strada debbono evitare ogni comportamento che possa costituire un pericolo o un ostacolo per la circolazione, mettere in pericolo le persone o provocare un danno alle proprieta' pubbliche o private. 2. Si raccomanda che le legislazioni nazionali prevedano che gli utenti della strada debbano evitare di disturbare la circolazione o di rischiare di renderla pericolosa gettando, deponendo o abbandonando sulla strada oggetti o materiali o creando qualche altro ostacolo sulla strada. Gli utenti della strada che non hanno potuto evitare di creare un ostacolo o un pericolo debbono prendere le misure necessarie per rimuoverlo al piu' presto possibile e se non possono rimuoverlo immediatamente, per segnalarlo agli altri utenti della strada.