Art. 7.
                          Entrata in vigore
  1. Il presente provvedimento entra in vigore il sessantesimo giorno
successivo  a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana. La comunicazione di cui all'art. 5  potra'
tuttavia  essere  effettuata  a  partire dal secondo trimestre solare
successivo a quello  in  corso  alla  data  della  pubblicazione  del
provvedimento stesso.
   Roma, 30 gennaio 1996
                                            Il presidente: SANGIORGIO