Art. 7.
  1. I pagamenti relativi ai programmi operativi, la cui  titolarita'
appartiene  ad  amministrazioni centrali dello Stato, sono effettuati
dal Fondo di rotazione di cui alla  legge  n.  183/1987,  sulla  base
delle  necessarie indicazioni fornite dalle medesime amministrazioni,
mediante:
    a) versamento all'apposito capitolo dell'entrata statale  per  la
successiva riassegnazione al pertinente capitolo di spesa dello stato
di  previsione  dell'amministrazione  interessata, che provvedera' ai
successivi adempimenti;
    b) versamento diretto agli aventi titolo sulla scorta di:
    decreti dei competenti organi ministeriali;
    note ministeriali corredate da appositi elenchi nominativi.
  2. Tutta la documentazione giustificativa della spesa e' conservata
agli atti dell'amministrazione richiedente il  pagamento,  della  cui
regolarita' resta responsabile l'amministrazione stessa.