Art. 7.
                 Disposizioni complementari e finali
    Sono abrogate tutte le  precedenti  disposizioni  di  prevenzione
incendi impartite in materia.
    I  servizi  di  vigilanza  antincendio,  nei locali ricadenti nel
campo di applicazione del presente decreto, sono espletati dal  Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, secondo la vigente normativa.
    Il  presente  decreto  sara'  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana. E' fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di
osservarlo e di farlo osservare.
       Roma, 19 agosto 1996
                                              Il Ministro: NAPOLITANO