Art. 7. Disposizioni complementari e finali Sono abrogate tutte le precedenti disposizioni di prevenzione incendi impartite in materia. I servizi di vigilanza antincendio, nei locali ricadenti nel campo di applicazione del presente decreto, sono espletati dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, secondo la vigente normativa. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 19 agosto 1996 Il Ministro: NAPOLITANO