Art. 7. Aggregazioni fra scuole materne elementari e medie nei comuni montani 7.1. Ai sensi dell'art. 21 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, nei comuni montani, classificati come tali dall'art. 1, comma 3, della legge stessa ed aventi meno di cinquemila abitanti, possono essere costituiti istituti autonomi comprensivi di scuola materna, elementare e secondaria di primo grado. 7.2. Tali istituzioni, eventualmente riguardanti anche unita' scolastiche situate in comuni diversi della stessa comunita' montana, possono essere costituite: a) per trasformazione di circoli didattici in plessi aggregati a scuole medie gia' funzionanti autonomamente, ovvero per trasformazione di scuole medie in sezioni aggregate a circoli didattici gia' esistenti; b) per aggregazione di plessi di scuola elementare a scuole medie gia' dotate di autonomia ovvero per aggregazione di sezioni staccate di scuole medie a circoli didattici gia' autonomi; c) per accorpamento in unica entita' scolastica, dotata di autonomia, di plessi e sezioni staccate gia' dipendenti da circoli didattici e scuole medie. 7.3. Nei casi previsti dalla lettera b) del comma precedente, la sede centrale e la presidenza della nuova istituzione verticale restano individuate nella istituzione scolastica gia' autonoma che aggrega i plessi o le sezioni staccate. Nelle altre situazioni l'individuazione della sede centrale e, quindi, della direzione sara' proposta dal provveditore agli studi, in base alla consistenza delle classi e degli alunni delle unita' scolastiche interessate, alla raggiungibilita' delle sedi in funzione dei trasporti locali e alle condizioni strutturali e logistiche esistenti (edifici, palestre, ecc.), nel rispetto, peraltro, dei limiti e delle condizioni indicate ai commi 6 e 8. 7.4. Al fine di assicurare le migliori condizioni di funzionamento, i provveditori agli studi promuovono convenzioni con le comunita' montane o consorzi di comuni per l'assegnazione del personale e per la gestione dei beni e servizi strumentali, con particolare riferimento ai casi in cui le istituzioni proposte debbano essere articolate su piu' comuni del territorio interessato. 7.5. Gli interventi di cui al precedente comma 1 possono trovare applicazione anche nelle piccole isole e nelle aree geografiche con peculiari caratteristiche etniche o linguistiche, ove concorrano a realizare una maggiore efficacia del processo educativo ed una piu' funzionale utilizzazione delle risorse. 7.6. Per quanto concerne gli anni scolastici 1996-97 e 1997-98, le istituzioni di cui al presente articolo possono essere realizzate nei casi in cui l'istituto scolastico derivante dall'aggregazione o fusione delle unita' scolastiche preesistenti abbia, di norma, almeno 12 classi e 200 alunni, salvo situazioni di eccezionale disagio, con particolare riguardo alle isole piu' piccole nonche' alle localita' di montagna dalle quali sia particolarmente difficile il raggiungimento delle sedi scolastiche viciniori. 7.7. In conformita' a quanto previsto dall'ordinanza ministeriale n. 267 del 4 agosto 1995 negli istituti comprensivi di cui al presente articolo viene costituito un unico collegio dei docenti articolato in sezioni per ciascun ordine di scuola presente nell'istituzione medesima. 7.8. La costituzione di istituti comprensivi nei casi contemplati nel precedente comma 2 e' disposta con riferimento al numero di istituzioni previste, per ciascuna provincia, nelle tabelle allegate al presente decreto.