Art. 7.
             Aggregazioni fra scuole materne elementari
                     e medie nei comuni montani
  7.1.  Ai sensi dell'art. 21 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, nei
comuni montani, classificati come tali dall'art. 1,  comma  3,  della
legge  stessa  ed  aventi meno di cinquemila abitanti, possono essere
costituiti  istituti  autonomi   comprensivi   di   scuola   materna,
elementare e secondaria di primo grado.
  7.2.  Tali  istituzioni,  eventualmente  riguardanti  anche  unita'
scolastiche situate in comuni diversi della stessa comunita' montana,
possono essere costituite:
    a) per trasformazione di circoli didattici in plessi aggregati  a
scuole    medie    gia'   funzionanti   autonomamente,   ovvero   per
trasformazione  di  scuole  medie  in  sezioni  aggregate  a  circoli
didattici gia' esistenti;
    b) per aggregazione di plessi di scuola elementare a scuole medie
gia'  dotate di autonomia ovvero per aggregazione di sezioni staccate
di scuole medie a circoli didattici gia' autonomi;
    c) per  accorpamento  in  unica  entita'  scolastica,  dotata  di
autonomia,  di  plessi  e sezioni staccate gia' dipendenti da circoli
didattici e scuole medie.
  7.3. Nei casi previsti dalla lettera b) del  comma  precedente,  la
sede  centrale  e  la  presidenza  della  nuova istituzione verticale
restano individuate nella istituzione scolastica  gia'  autonoma  che
aggrega  i  plessi  o  le  sezioni  staccate.  Nelle altre situazioni
l'individuazione della sede centrale e, quindi, della direzione sara'
proposta dal provveditore agli studi, in base alla consistenza  delle
classi  e  degli  alunni  delle  unita' scolastiche interessate, alla
raggiungibilita' delle sedi in funzione dei trasporti locali  e  alle
condizioni  strutturali  e  logistiche  esistenti (edifici, palestre,
ecc.), nel rispetto, peraltro, dei limiti e delle condizioni indicate
ai commi 6 e 8.
  7.4. Al fine di assicurare le migliori condizioni di funzionamento,
i provveditori agli studi promuovono  convenzioni  con  le  comunita'
montane  o  consorzi di comuni per l'assegnazione del personale e per
la  gestione  dei  beni  e  servizi  strumentali,   con   particolare
riferimento  ai  casi  in  cui le istituzioni proposte debbano essere
articolate su piu' comuni del territorio interessato.
  7.5. Gli interventi di cui al precedente comma  1  possono  trovare
applicazione  anche  nelle piccole isole e nelle aree geografiche con
peculiari caratteristiche etniche o linguistiche,  ove  concorrano  a
realizare  una  maggiore efficacia del processo educativo ed una piu'
funzionale utilizzazione delle risorse.
  7.6. Per quanto concerne gli anni scolastici 1996-97 e 1997-98,  le
istituzioni di cui al presente articolo possono essere realizzate nei
casi  in  cui  l'istituto  scolastico  derivante  dall'aggregazione o
fusione delle unita' scolastiche preesistenti abbia, di norma, almeno
12 classi e 200 alunni, salvo situazioni di eccezionale disagio,  con
particolare  riguardo  alle isole piu' piccole nonche' alle localita'
di  montagna   dalle   quali   sia   particolarmente   difficile   il
raggiungimento delle sedi scolastiche viciniori.
  7.7.  In  conformita' a quanto previsto dall'ordinanza ministeriale
n. 267 del 4  agosto  1995  negli  istituti  comprensivi  di  cui  al
presente  articolo  viene  costituito  un  unico collegio dei docenti
articolato  in  sezioni  per  ciascun  ordine  di   scuola   presente
nell'istituzione medesima.
  7.8.  La  costituzione di istituti comprensivi nei casi contemplati
nel precedente comma 2 e'  disposta  con  riferimento  al  numero  di
istituzioni  previste, per ciascuna provincia, nelle tabelle allegate
al presente decreto.