Art. 7.
  Le richieste degli operatori, devono essere  formulate  tramite  la
rete   nazionale   interbancaria  e  devono  contenere  l'indicazione
dell'importo dei buoni che  si  intende  sottoscrivere,  nonche'  del
relativo prezzo nei casi di cui ai successivi articoli 14 e 15.
  Nei casi di cui ai citati articoli 14 e 15, i prezzi indicati dagli
operatori possono variare:
    a)  per la sottoscrizione di titoli con durata inferiore all'anno
di un centesimo di lira o multiplo di tale cifra;
    b) per la sottoscrizione di titoli con durata annuale  di  cinque
centesimi di lira o multiplo di tale cifra.
  Le  variazioni  di  cui  al  comma  precedente  contenenti frazioni
diverse da quelle sopra descritte sono prese  in  considerazione  con
l'arrotondamento per difetto.
  L'importo  di  ciascuna  richiesta non puo' essere inferiore a lire
tre miliardi.
  Le richieste di cui al primo comma che presentino  una  discordanza
tra   l'importo   complessivo  indicato  e  la  somma  delle  domande
competitive, libere e vincolate saranno escluse dall'asta.