Art. 7. Le richieste degli operatori, devono essere formulate tramite la rete nazionale interbancaria e devono contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che si intende sottoscrivere, nonche' del relativo prezzo nei casi di cui ai successivi articoli 14 e 15. Nei casi di cui ai citati articoli 14 e 15, i prezzi indicati dagli operatori possono variare: a) per la sottoscrizione di titoli con durata inferiore all'anno di un centesimo di lira o multiplo di tale cifra; b) per la sottoscrizione di titoli con durata annuale di cinque centesimi di lira o multiplo di tale cifra. Le variazioni di cui al comma precedente contenenti frazioni diverse da quelle sopra descritte sono prese in considerazione con l'arrotondamento per difetto. L'importo di ciascuna richiesta non puo' essere inferiore a lire tre miliardi. Le richieste di cui al primo comma che presentino una discordanza tra l'importo complessivo indicato e la somma delle domande competitive, libere e vincolate saranno escluse dall'asta.