ART. 7.

1.  Nell'articolo  32-quater  del  codice  penale,  dopo  la  parola:
"640-bis," e' inserita la seguente: "644,".
 
          Nota all'art. 7:
             -  Il  testo  vigente  dell'art.  32-quater  del  codice
          penale, cosi' come modificato dalla legge  qui  pubblicata,
          e' il seguente:
             "Art.  32-quater  (Casi nei quali alla condanna consegue
          l'incapacita'    di    contrattare    con    la    pubblica
          amministrazione).  -  Ogni  condanna per i delitti previsti
          dagli articoli 316-bis, 317, 318, 319, 319-bis,  320,  321,
          322,  353,  355, 356, 416, 416-bis, 437, 501, 501-bis, 640,
          numero 1) del secondo  comma,  640-bis,  644,  commessi  in
          danno  o  in  vantaggio  di  un'attivita' imprenditoriale o
          comunque in relazione  ad  essa  importa  l'incapacita'  di
          contrattare con la pubblica amministrazione".