Art. 7.
                 Modifiche del presente regolamento
  1.  Entro  due  anni  dalla  data di entrata in vigore del presente
regolamento e successivamente almeno ogni tre anni, l'Amministrazione
verifica  la  congruita'  delle  categorie  di  documenti   sottratti
all'accesso individuate dagli articoli precedenti.
  2. Le modifiche ritenute necessarie a seguito della verifica di cui
al precedente comma vengono adottate nelle medesime modalita' e forme
del presente regolamento.