Art. 7.
           Stima del patrimonio iniziale della fondazione
  1.  La  deliberazione di trasformazione deve essere accompagnata da
una  relazione  di  stima  del  patrimonio iniziale della fondazione,
comprensivo  degli  apporti  di  cui all'art. 6, comma 1, lettera b),
redatta  da un esperto designato dal presidente del tribunale nel cui
circondario l'ente ha sede.
  2.  La  relazione  contiene la descrizione delle singole componenti
patrimoniali,  l'indicazione del valore attribuito a ciascuna di esse
e dei criteri di valutazione seguiti.
  3.  All'esperto designato dal presidente del tribunale si applicano
le disposizioni dell'art. 64 del codice di procedura civile.
 
          Nota all'art. 7:
             -  Il  testo dell'art. 64 del codice di procedura civile
          e' il seguente:
             "Art.  64  (Responsabilita'  del   consulente).   -   Si
          applicano  al consulente tecnico le disposizioni del codice
          penale relative ai periti.
             In ogni caso, il consulente tecnico che incorre in colpa
          grave nell'esecuzione degli atti che gli sono richiesti, e'
          punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a
          lire venti milioni.    Si  applica  l'art.  35  del  codice
          penale.  In  ogni  caso e' dovuto il risarcimento dei danni
          causati alle parti".