Art. 7.
         Competenze delle regioni e delle province autonome
  1.  Le  regioni e le province autonome possono redigere un apposito
piano  di spandimento delle acque di vegetazione con l'indicazione di
ulteriori    precisazioni    tenuto   conto   delle   caratteristiche
dell'ambiente  ricevitore,  della  presenza  di zone di captazione di
acqua  potabile,  minerale  e  termale e dei limiti di concentrazione
delle sostanze organiche.
  2.  Il  piano,  redatto  sulla base della valutazione delle diverse
situazioni   territoriali,   deve  riguardare  comprensori  omogenei,
individuati  con  riferimento  alle  caratteristiche della produzione
olivicola,  alla  distribuzione  ed  intensita' degli oliveti nonche'
alla  collocazione  territoriale ed alle dimensioni degli impianti di
molitura.
  3.  Copia  del  piano  viene  inviata  al  Ministero  delle risorse
agricole, alimentari e forestali e al Ministero dell'ambiente.