Art. 7. Competenze delle regioni e delle province autonome 1. Le regioni e le province autonome possono redigere un apposito piano di spandimento delle acque di vegetazione con l'indicazione di ulteriori precisazioni tenuto conto delle caratteristiche dell'ambiente ricevitore, della presenza di zone di captazione di acqua potabile, minerale e termale e dei limiti di concentrazione delle sostanze organiche. 2. Il piano, redatto sulla base della valutazione delle diverse situazioni territoriali, deve riguardare comprensori omogenei, individuati con riferimento alle caratteristiche della produzione olivicola, alla distribuzione ed intensita' degli oliveti nonche' alla collocazione territoriale ed alle dimensioni degli impianti di molitura. 3. Copia del piano viene inviata al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali e al Ministero dell'ambiente.