ART. 7

  1.  All'articolo  9  del  D.P.R.  16  dicembre  1992,  n. 495, sono
apportate le seguenti modificazioni:
    a) Il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1.   Le   caratteristiche   costruttive  e  funzionali  dei  veicoli
eccezionali e di quelli adibiti al trasporto eccezionale, eccedenti i
limiti  previsti  dall'articolo  62  del codice, sono quelle indicate
nell'appendice I al presente titolo.";
    b)  Al comma 2 le parole "Ministro dei trasporti" sono sostituite
dalle  seguenti:  "Ministero  dei  trasporti  e  della  navigazione -
Direzione  generale  della  Motorizzazione  Civile e dei Trasporti in
Concessione (M.C.T.C.)";
    c) E' aggiunto il seguente comma:
"3.   Le   caratteristiche   costruttive  e  funzionali  dei  veicoli
eccezionali e di quelli adibiti al trasporto eccezionale, eccedenti i
soli  limiti  previsti  dall'articolo  61  del  codice,  sono  quelle
indicate nell'appendice II al presente titolo.".
 
          Note all'art. 7:
             - Il testo degli articoli 61 e 62 del nuovo Codice della
          strada e' il seguente:
             "Art.  61  (Sagoma  limite).  -  1.  Fatto  salvo quanto
          disposto nell'art. 10 e nei commi successivi  del  presente
          articolo, ogni veicolo compreso il suo carico deve avere:
               a) larghezza massima non eccedente 2,50 m; nel computo
          di  tale larghezza non sono comprese le sporgenze dovute ai
          retrovisori, purche' mobili;
               b) altezza massima non eccedente 4 m; per gli  autobus
          e  i filobus destinati a servizi pubblici di linea urbani e
          suburbani   circolanti   su   itinerari   prestabiliti   e'
          consentito che tale altezza sia di 4,30 m;
               C)  lunghezza  totale,  compresi gli organi di traino,
          non eccedente 7,50 m per i veicoli ad un asse e 12  m,  con
          esclusione  dei semirimorchi, per i veicoli isolati a due o
          piu' assi.
             2. Gli autoarticolati e autosnodati non devono  eccedere
          la  lunghezza  totale,  compresi  gli  organi di traino, di
          16,50 m, sempre  che  siano  rispettati  gli  altri  limiti
          stabiliti  nel  regolamento;  gli autosnodati e filosnodati
          adibiti a servizio di linea per  il  trasporto  di  persone
          destinati   a  percorrere  itinerari  prestabiliti  possono
          raggiungere la lunghezza massima di 18 m; gli  autotreni  e
          filotreni non devono eccedere la lunghezza massima di 18,35
          m,  sempre  che siano rispettati gli altri limiti stabiliti
          nel regolamento.
             3. Le caratteristiche  costruttive  e  funzionali  delle
          autocaravan  e  dei  caravan sono stabilite con decreto del
          Ministro dei trasporti.
             4. La larghezza massima dei  veicoli  per  trasporto  di
          merci  deperibili  in  regime  di  temperatura  controllata
          (ATP), puo' raggiungere il valore di  2,60  m,  escluse  le
          sporgenze dovute ai retrovisori, purche' mobili.
             5.  Ai fini della inscrivibilita' in curva dei veicoli e
          dei complessi di  veicoli,  il  regolamento  stabilisce  le
          condizioni da soddisfare e le modalita' di controllo.
             6.  I  veicoli  che  per  specifiche esigenze funzionali
          superano, da soli o compreso il loro carico,  i  limiti  di
          sagoma   stabiliti  nei  precedenti  commi  possono  essere
          ammessi  alla  circolazione  come   veicoli   o   trasporti
          eccezionali  se  rispondenti  alle apposite norme contenute
          nel Regolamento.
             7. Chiunque circola con un veicolo o con un complesso di
          veicoli compreso il carico che supera i  limiti  di  sagoma
          stabiliti  dal  presente  articolo,  salvo  che  lo  stesso
          costituisca  trasporto  eccezionale,   e'   soggetto   alla
          sanzione  amministrativa del pagamento di una somma da lire
          cinquecentoquarantamila a lire duemilionicentosessantamila.
          Per  la  prosecuzione   del   viaggio   si   applicano   le
          disposizioni contenute nell'art. 164, comma 9".
             "Art.   62   (Massa   limite).  -  1.  La  massa  limite
          complessiva a pieno carico  di  un  veicolo,  salvo  quanto
          disposto  nell'art.  10  e  nei  commi  2,  3, 4, 5 e 6 del
          presente  articolo,  costituita  dalla  massa  del  veicolo
          stesso  in ordine di marcia e da quella del suo carico, non
          puo' eccedere 5 t per i veicoli ad un asse, 8 t per  quelli
          a due assi e 10 t per quelli a 3 o piu' assi.
             2.  Con  esclusione  dei  semirimorchi,  per  i rimorchi
          muniti di pneumatici tali  che  il  carico  unitario  medio
          trasmesso   all'area  di  impronta  sulla  strada  non  sia
          superiore a 8 da N/cm  2,  la  massa  complessiva  a  pieno
          carico  non puo' eccedere 6 t se ad un asse, con esclusione
          dell'unita' posteriore dell'autosnodato, 22 t se a due assi
          e 26 t se a tre o piu' assi.
             3. Salvo quanto diversamente previsto dall'art. 104, per
          i veicoli a motore isolati muniti di pneumatici,  tali  che
          il  carico  unitario  medio  trasmesso all'area di impronta
          sulla strada non sia superiore a 8 da N/cm2  e  quando,  se
          trattasi  di  veicoli  a 3 o piu' assi, la distanza fra due
          assi contigui non sia  inferiore  ad  un  metro,  la  massa
          complessiva  a  pieno  carico  del veicolo isolato non puo'
          eccedere 18 t se si tratta di veicoli a 2 assi e 25 t se si
          tratta  di  veicoli  a  3  o  piu'  assi;  26  t  e  32  t,
          rispettivamente,  se  si  tratta  di veicoli a 3 o 4 o piu'
          assi  quando  l'asse  motore  e'   munito   di   pneumatici
          accoppiati e di sospensioni pneumatiche ovvero riconosciute
          equivalenti  dal Ministero dei trasporti. Qualora si tratti
          di autobus o filobus a 2 assi destinati a servizi  pubblici
          di  linea  urbani  e suburbani la massa complessiva a pieno
          carico non deve eccedere le 19 t.
             4. Nel rispetto delle condizioni prescritte nei commi 2,
          3 e 6, la massa complessiva di un autotreno a tre assi  non
          puo'  superare  24  t,  quella di un autoarticolato o di un
          autosnodato a tre assi non puo' superare 30 t, quella di un
          autotreno, di un autoarticolato o  di  un  autosnodato  non
          puo'  superare  40 t se a quattro assi e 44 t se a cinque o
          piu' assi.
             5.  Qualunque  sia il tipo di veicolo, la massa gravante
          sull'asse piu' caricato non deve eccedere 12 t.
             6. In corrispondenza di due assi contigui la somma delle
          masse non deve superare 12 t, se  la  distanza  assiale  e'
          inferiore  a  1  m, nel caso in cui la distanza assiale sia
          pari o superiore a 1 m ed inferiore a 1,3 m il  limite  non
          puo'  superare 16 t; nel caso in cui la distanza sia pari o
          superiore a 1,3 m ed inferiore a 2 m tale limite  non  puo'
          eccedere 20 t.
             7.  Chiunque  circola con un veicolo che supera compreso
          il carico, salvo quanto disposto dall'art. 167, i limiti di
          massa stabiliti dal presente articolo e dal regolamento  e'
          soggetto alle sanzioni previste dall'art. 10.
             -  La  direttiva  n.  71/320/CEE  e'  stata recepita con
          decreto ministeriale 5 agosto 1974:  "Norme  relative  alla
          omologazione parziale CEE dei tipi di veicolo a motore e di
          rimorchio per quanto riguarda la frenatura" (pubblicato nel
          supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 251 del 26
          settembre 1974).