Art. 7 
        (Metodi per attestare la conformita' dei dispositivi) 
1. I metodi per attestare la conformita' dei dispositivi sono  quelli
   di cui all'articolo 6, comma 1, ad  eccezione  delle  disposizioni
   concernenti l'apposizione della marcatura CE di conformita'  e  la
   relativa dichiarazione di conformita'. 
2. Ogni dispositivo deve essere accompagnato da una dichiarazione del
   fabbricante  che  attesti  la  conformita'  del  dispositivo  alle
   disposizioni del presente regolamento ad esso applicabili, nonche'
   le caratteristiche e le condizioni di montaggio o d'inserimento in
   un apparecchio, in modo che  risulti  garantito  il  rispetto  dei
   requisiti essenziali richiesti per gli apparecchi completi. 
3. Le spese relative ai metodi per l'attestazione di conformita'  dei
   dispositivi sono a carico del fabbricante  o  del  suo  mandatario
   stabilito nell'Unione europea.