Art. 7 (Metodi per attestare la conformita' dei dispositivi) 1. I metodi per attestare la conformita' dei dispositivi sono quelli di cui all'articolo 6, comma 1, ad eccezione delle disposizioni concernenti l'apposizione della marcatura CE di conformita' e la relativa dichiarazione di conformita'. 2. Ogni dispositivo deve essere accompagnato da una dichiarazione del fabbricante che attesti la conformita' del dispositivo alle disposizioni del presente regolamento ad esso applicabili, nonche' le caratteristiche e le condizioni di montaggio o d'inserimento in un apparecchio, in modo che risulti garantito il rispetto dei requisiti essenziali richiesti per gli apparecchi completi. 3. Le spese relative ai metodi per l'attestazione di conformita' dei dispositivi sono a carico del fabbricante o del suo mandatario stabilito nell'Unione europea.