Articolo 7 In caso di sopravvenuta rinuncia al contributo, prima dell'emanazione dei relativi decreti di concessione, da parte di una o piu' delle Societa' e delle Ditte elencate all'art. 4, il Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato e la Regione Toscana convengono sulla possibilita' di ammettere a contributo altre Societa' e/o Ditte comprese nell'allegata graduatoria di merito di cui all'art. 3, secondo l'ordine della graduatoria stessa, e comunque fino alla concorrenza dell'importo complessivo di cui all'art. 2, comma 2, del presente Accordo di Programma. Le iniziative sostitutive comprese nella allegata graduatoria di merito e non ammesse a contributo sulla base del presente Accordo di programma verranno ricomprese nella successiva fave istruttoria di valutazione delle iniziative ex art. 1 della legge 3 febbraio 1989, n. 41, come modificato dall'art. 3 comma 7 della legge 30 luglio 1990, n. 221, proposte nei bacini minerari interessati da processi di ristrutturazione nell'ambito del territorio della Regione Toscana e valutabili, in quanto in regola con la prescritta documentazione alla data del 31 dicembre 1995, per l'erogazione di contributi a valere sullo stanziamento esistente alla stessa data.