Articolo 7
 In  caso  di  sopravvenuta  improcedibilita'  alla  concessione  del
contributo per una o piu'  delle  Societa'  e  delle  Ditte  elencate
all'art.   4,   il   Ministero   dell'Industria,   del   Commercio  e
dell'Artigianato e la Regione Toscana convengono, fin da ora e  senza
necessita'  di ulteriori atti congiunti, la possibilita' di ammettere
direttamente a  contributo  le  altre  Societa'  e/o  Ditte  comprese
nell'allegata  graduatoria  di  merito  di  cui  all'art.  3, secondo
l'ordine  della  graduatoria  stessa,  comunque  fino  a  concorrenza
dell'importo  rimasto disponibile sul capitolo n. 7904 dello stato di
previsione   del   Ministero   dell'Industria,   del   Commercio    e
dell'Artigianato in conto residui 1995 ed esercizi precedenti.
 Le  iniziative  sostitutive  comprese  nella allegata graduatoria di
merito e non ammesse a contributo sulla base del presente Accordo  di
programma  verranno  ricomprese  nella successiva fase istruttoria di
valutazione delle iniziative ex art. 1 della legge 3  febbraio  1989,
n.  41,  come  modificato  dall'art.  3 comma 7 della legge 30 luglio
1990, n. 221, proposte nei bacini minerari interessati da processi di
ristrutturazione nell'ambito del territorio della Regione  Toscana  e
valutabili, in quanto in regola con la prescritta documentazione alla
data  del  31  dicembre 1995, per l'erogazione di contributi a valere
sullo stanziamento esistente alla stessa data.