Art. 7.
  Gli automezzi  che trasportano  i materiali,  le attrezzature  ed i
macchinari destinati alla realizzazione delle opere di cui all'art. 4
della  presente   ordinanza  possono   circolare,  sulle   strade  ed
autostrade della Repubblica italiana anche  nelle ore e nei gironi in
cui  detto   trasporto  e'   normalmente  interdetto   dalle  vigenti
disposizioni,   su   specifica    autorizzazione   della   competente
prefettura.