Art. 7. Gli automezzi che trasportano i materiali, le attrezzature ed i macchinari destinati alla realizzazione delle opere di cui all'art. 4 della presente ordinanza possono circolare, sulle strade ed autostrade della Repubblica italiana anche nelle ore e nei gironi in cui detto trasporto e' normalmente interdetto dalle vigenti disposizioni, su specifica autorizzazione della competente prefettura.