Art. 7.
  L'Universita', su  proposta del consiglio della  scuola, stabilisce
convenzioni   con  enti   pubblici  e   privati,  con   finalita'  di
sovvenzionamento e di utilizzazione  di strutture extra universitarie
per lo svolgimento delle attivita' didattiche degli specializzandi ai
sensi  del decreto  del  Presidente della  Repubblica dell'11  luglio
1980, n.  382, e del decreto  del Presidente della Repubblica  del 10
marzo 1982, n. 162.