- Art. 7 -
(disposizioni relative alla formazione di classi e corsi sperimentali
     negli Istituti e scuole di istruzione secondaria superiore)
7.1   Le disposizioni di cui agli articoli 5 e 6 del presente decreto
interministeriale si applicano anche per la costituzione delle classi
di scuole e corsi nei quali si svolgano iniziative  di  modificazione
sperimentale  delle  strutture  curricolari  e/o  dei piani di studio
previsti  dall'ordinamento  didattico  vigente,  con  gli   ulteriori
criteri indicati ai successivi commi.
7.2    La  formazione  di  classi  sperimentali  relative  a progetti
promossi  e  coordinati  a  livello  nazionale,  in   coerenza   alle
prospettive  di  riforma  dell'istruzione  secondaria  superiore,  e'
consentita, purche' non comporti incrementi dell'organico complessivo
provinciale definito, a norma del relativo decreto interministeriale,
per gli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore.
7.3  Le classi da costituire in attuazione di  progetti  sperimentali
elaborati  autonomamente  dalle  singole istituzioni scolastiche sono
determinate in numero tale da non superare quello delle classi  dello
stesso  tipo  funzionanti  nell'anno scolastico in corso e, comunque,
qualora si  tratti  di  progetti  di  modificazione  sperimentale  di
ordinamenti  didattici  e  strutture  curricolari,  il  numero  delle
relative classi non deve superare il 5% delle classi complessivamente
costituite in ogni provincia.
7.4   Nelle istituzioni  nelle  quali  coesistano  corsi  ordinari  e
sperimentali,  o  diversi  indirizzi  sperimentali,  il numero totale
delle classi iniziali da costituire e'  determinato  sulla  base  del
numero  complessivo  di  alunni  iscritti  a  ciascuna  delle  stesse
istituzioni o delle sezioni  di  cui  all'articolo  5,  comma  2.  E'
peraltro  assicurata,  fino al termine del ciclo conclusivo dei corsi
di studio, la  prosecuzione  delle  iniziative  avviate,  purche'  le
relative  classi  siano  costituite da non meno di 15 alunni; in caso
contrario, salvo il disposto dell'art. 6, comma 2, si  costituiscono,
ove  possibile, classi articolate, in conformita' ai criteri indicati
dall'art. 5, comma 6,  o,  infine,  gli  studenti  sono  accolti  nei
corrispondenti  corsi  ordinari,  salvo  l'obbligo,  per  gli  organi
collegiali  competenti,  di  programmare  e  svolgere  le   opportune
attivita' di recupero e sostegno.
7.5   Nel caso di eccesso di domande rispetto alle classi che possono
essere costituite i consigli di istituto stabiliranno  i  criteri  di
precedenza per l'ammissione a corsi sperimentali.