Art. 7. C o l l a u d o 1. La pellicola sostitutiva dei documenti d'archivio e' sottoposta a collaudo. 2. Qualora al collaudo risultano errori di cartellinatura o di ripresa si provvede alle necessarie integrazioni e correzioni, fotografando i documenti non riprodotti o riprodotti nei fotogrammi errati o danneggiati in una o piu' unita' di riproduzione, che hanno una propria numerazione e fanno parte integrante della serie di riproduzione cui si riferiscono. 3. Le unita' di riproduzione riservate ai rifacimenti sono soggette alle prescrizioni del presente decreto. 4. Ciascuna unita' di riproduzione riservata ai rifacimenti, al secondo e penultimo fotogramma, riporta accanto al proprio numero o al codice di individuazione, l'indicazione "rifacimenti", nonche' i numeri o i codici delle unita' di riproduzione cui le correzioni si riferiscono. 5. I rifacimenti sono eseguiti per ordine progressivo delle unita' di riproduzione in cui sono contenuti i fotogrammi da ripetere e per ciascuna unita' di riproduzione seguendo l'ordine progressivo dei fotogrammi errati. Il numero del fotogramma da sostituire e' dato al rifacimento corrispondente. Il fotogramma relativo a un documento non riprodotto ha lo stesso numero, contrassegnato dalla lettera dell'alfabeto, del fotogramma che riproduce il documento immediatamente precedente nell'ordine di cartellinatura. 6. All'inizio del gruppo di fotogrammi che ne sostituiscono altri annullati della medesima unita' di riproduzione sono riportate le indicazioni che contraddistinguono detta unita' con la legenda "inizio rifacimento"; prima dei fotogrammi di ciascuna unita' archivistica, e' riprodotto lo schedone particolare con l'indicazione "inizio rifacimento". 7. Durante il collaudo sono annullati in maniera evidente ed indelebile, senza compromettere la resistenza della pellicola, i fotogrammi errati e in presenza di duplicati quelli tecnicamente peggiori.