Art. 7. 1. Sono unificate presso lo stato maggiore della Difesa le attribuzioni e le attivita' generali concernenti la pianificazione, la predisposizione e l'impiego delle Forze armate, nonche' le attivita' svolte nell'ambito delle strutture centrali di Forza armata suscettibili di accorpamento interforze. 2. Rientra nelle competenze degli stati maggiori di Forza armata l'esercizio delle attribuzioni e delle attivita' relative all'impiego e al governo del proprio personale, all'addestramento, alla logistica ed alle predisposizioni di approntamento e mobilitazione di Forza armata.