Art. 7 
                       (Vigilanza e controllo) 
1. Dopo l'articolo 14 del decreto legislativo 27 settembre  1991,  n.
311, e aggiunto il seguente: 
"Art. 14-bis (verifiche e controlli) 1. Ai fini  del  rispetto  delle
prescrizioni del presente decreto, il Ministero  dell'industria,  del
commercio  e  dell'artigianato   dispone   verifiche   e   controlli,
avvalendosi dei propri uffici provinciali e, previa intesa, di  altre
amministrazioni dello Stato. 
2. Gli accertamenti sui prodotti immessi sul mercato  possono  essere
effettuati, anche con metodo a campione,  presso  il  fabbricante,  i
grossisti, gli importatori e i commercianti. A tal fine  agli  organi
preposti  al  controllo  e'  consentito  l'accesso   ai   luoghi   di
fabbricazione,  di  immagazzinamento  e  di  commercializzazione  dei
prodotti, la  ricerca  e  l'acquisizione  di  tutte  le  informazioni
necessarie  all'accertamento  e   il   prelievo   di   campioni   per
l'esecuzione degli esami e delle prove. 
3.  Per  l'effettuazione  dei   controlli   tecnici,   il   Ministero
dell'industria,  del   commercio   e   dell'artigianato   si   avvale
dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del  lavoro
(ISPESL), dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia  e  l'ambiente
(ENEA)  e  di  altri  organismi  tecnici  dello  Stato  nonche',  ove
necessario, di altri organismi  individuati  con  specifico  decreto,
previa verifica della loro conformita' alle norme UNI-EN della  serie
45000.".