Art. 7 (Vigilanza e controllo) 1. Dopo l'articolo 14 del decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 311, e aggiunto il seguente: "Art. 14-bis (verifiche e controlli) 1. Ai fini del rispetto delle prescrizioni del presente decreto, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato dispone verifiche e controlli, avvalendosi dei propri uffici provinciali e, previa intesa, di altre amministrazioni dello Stato. 2. Gli accertamenti sui prodotti immessi sul mercato possono essere effettuati, anche con metodo a campione, presso il fabbricante, i grossisti, gli importatori e i commercianti. A tal fine agli organi preposti al controllo e' consentito l'accesso ai luoghi di fabbricazione, di immagazzinamento e di commercializzazione dei prodotti, la ricerca e l'acquisizione di tutte le informazioni necessarie all'accertamento e il prelievo di campioni per l'esecuzione degli esami e delle prove. 3. Per l'effettuazione dei controlli tecnici, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato si avvale dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL), dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA) e di altri organismi tecnici dello Stato nonche', ove necessario, di altri organismi individuati con specifico decreto, previa verifica della loro conformita' alle norme UNI-EN della serie 45000.".