(Accordo - art. 7)
                             Articolo 7 
    1. Il presente Protocollo e' aperto alla firma degli Stati Membri
del Consiglio d'Europa firmatari dell'Accordo  generale  che  possono
esprimere il loro consenso a farne parte mediante: 
    a. firma senza riserva di ratifica, di accettazione e di 
approvazione; oppure 
    b.  firma  con  riserva  di  ratifica,  di  accettazione   e   di
approvazione   seguita   dalla    ratifica,    dall'accettazione    o
dall'approvazione. 
    2. Gli strumenti di ratifica, di accettazione o  di  approvazione
saranno  depositati  presso  il  Segretario  Generale  del  Consiglio
d'Europa.