Articolo VII I Governi contraenti provvederanno a trasmettere rapidamente all'Ufficio internazionale delle Statistiche sulla caccia alle balene a Sandefjord in Norvegia o ad ogni altro organo che la Commissione potra' designare le notifiche e le informazioni statistiche o comunque pertinenti previste dalla presente Convenzione nelle forme e secondo le modalita' che potranno essere stabilite dalla Commissione.