(Accordo - art. 7)
                             ARTICOLO 7 
      Principi che regolano l'esercizio dei servizi concordati 
1. Per la compagnia aerea  designata  di  ciascuna  Parte  Contraente
   dovranno esserci pari ed eque opportunita' di  operare  i  servizi
   concordati sulle rotte specificate. 
2. Nell'esercizio  dei  servizi  concordati,   la   compagnia   aerea
   designata di ciascuna Parte Contraente  terra'  in  considerazione
   gli interessi della compagnia  aerea  designata  dell'altra  Parte
   Contraente, in modo  tale  da  non  pregiudicare  indebitamente  i
   servizi forniti da quest'ultima  sull'insieme  o  su  parte  delle
   stesse rotte. 
3. I servizi concordati forniti dalla compagnia  aerea  designata  di
   ciascuna Parte Contraente  saranno  attinenti  alle  esigenze  del
   pubblico per il trasporto sulle  rotte  specificate,  ed  il  loro
   obiettivo primario sara' quello  di  fornire,  ad  un  ragionevole
   fattore di carico, una capacita' adeguata a soddisfare le esigenze
   attuali  e  ragionevolmente  prevedibili  per  il   trasporto   di
   passeggeri, merci e posta fra i territori delle Parti Contraenti. 
4. La compagnia aerea designata di una Parte  Contraente  sottoporra'
   all'approvazione delle  Autorita'  Aeronautiche  dell'altra  Parte
   Contraente i programmi di volo, comprese le informazioni sul  tipo
   di aeromobile da impiegare, almeno sessanta (60) giorni  prima  di
   ciascuna stagione estiva o invernale.