Art. 7.
                       Incentivi  territoriali
 Credito di imposta  per imprenditori che  partecipano ai contratti
            d'area e che effettuino appositi investimenti
  1.  Ai soggetti  titolari  di reddito  di  impresa partecipanti  ai
contratti d'area  che siano stipulati  entro il 31 dicembre  1999 nei
territori  di cui  agli  obiettivi 1  e 2  del  regolamento (CEE)  n.
2052/88,  e successive  modificazioni, e  in  quelli per  i quali  la
Commissione delle Comunita' europee  ha riconosciuto la necessita' di
intervento con decisione  n. 836 dell'11 aprile  1997, confermata con
decisione n.  SG (97)  D/4949 del  30 giugno  1997, nonche'  ad altri
accordi di programmazione negoziata,  che effettuino investimenti non
di  funzionamento, cosi'  come  definiti dall'articolo  3, comma  87,
della legge 28  dicembre 1995, n. 549, e' riconosciuto  un credito di
imposta commisurato  agli investimenti effettuati nei  cinque periodi
di imposta  a partire da quello  in cui viene stipulato  il contratto
d'area.  Il  credito  di  imposta  e'  ragguagliato  all'investimento
realizzato nel  rispetto dei  criteri e dei  limiti di  intensita' di
aiuto   stabiliti   dalla   Commissione  delle   Comunita'   europee.
                      Utilizzazione del credito
  2.  Il credito  di imposta  che  non concorre  alla formazione  del
reddito imponibile  e' utilizzato  nel periodo di  imposta in  cui e'
concesso  ed in  quello successivo  nella misura  massima del  30 per
cento  e fino  ad  integrale utilizzo  nei  periodi successivi.  Puo'
essere fatto valere  ai fini del versamento  dell'IRPEF, dell'IRPEG e
dell'IVA, anche in  compensazione ai sensi del  decreto legislativo 9
luglio 1997,  n. 241, per  i soggetti  nei confronti dei  quali trova
applicazione   tale  normativa.   Il  credito   di  imposta   non  e'
rimborsabile; tuttavia,  esso non  limita il  diritto al  rimborso di
imposte ad altro titolo spettante.
                     Istruttoria e comunicazione
  3.  Le  attivita' di  istruttoria  tecnicoeconomica  ai fini  della
concessione dell'agevolazione  fiscale vengono svolte  in conformita'
della disciplina  comunitaria e in considerazione  del criterio della
crescita del livello  di occupazione, secondo le procedure  di cui al
punto  3.7.1,  lettera  b),  della   delibera  CIPE  21  marzo  1997,
pubblicata nella  Gazzetta Ufficiale  n. 105  dell'8 maggio  1997, in
concomitanza con  quelle effettuate  per le  agevolazioni finanziarie
per i  contratti e gli accordi  di cui al comma  1. Della concessione
delle agevolazioni fiscali, dell'esito dell'attivita' di monitoraggio
e  di verifica  dell'attuazione dei  progetti e  dell'attivita' delle
imprese,  e'  data  contestuale   comunicazione  al  Ministero  delle
finanze,   anche  ai   fini   dell'eventuale   revoca  delle   stesse
agevolazioni, con  indicazione dell'elenco  delle imprese  ammesse al
beneficio,  degli  estremi  identificativi nonche'  dell'entita'  del
credito  di  imposta  spettante  a ciascuna  impresa.
       Priorita'  per investimenti con valutazione ambientale
  4. Ai  fini della concessione  dell'agevolazione fiscale di  cui al
presente  articolo sono  considerati prioritariamente  i progetti  di
investimento che, per garantire la  qualita' ambientale e lo sviluppo
sostenibile, contengano  un rapporto di impatto  ambientale.
            Rispetto di specifiche discipline comunitarie
  5.  L'agevolazione fiscale  a  favore di  imprese  o attivita'  che
riguardano prodotti  o appartengono ai settori  soggetti a discipline
comunitarie specifiche  e' concessa ai sensi  dei commi da 1  a 3 nel
rispetto delle  condizioni sostanziali  e procedurali  definite dalle
predette discipline dell'Unione europea e previa autorizzazione della
Commissione delle Comunita' europee.
                          Oneri finanziari
  6. Gli  oneri derivanti  dal presente  articolo fanno  carico sulle
quote riservate dal  CIPE per i contratti d'area e  gli altri accordi
di  programmazione  negoziata  in   sede  di  riparto  delle  risorse
finanziarie destinate allo sviluppo  delle aree depresse. Tali somme,
iscritte all'unita'  previsionale di  base "Devoluzione  di proventi"
dello stato di  previsione del Ministero delle  finanze, sono versate
all'entrata del  bilancio dello  Stato. Il  Ministro del  tesoro, del
bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare
le occorrenti variazioni di bilancio.
                        Regolazione contabile
  7.  Con decreto  del Ministro  delle  finanze, di  concerto con  il
Ministro del  tesoro, del bilancio e  della programmazione economica,
sono stabilite le modalita' per  la regolazione contabile dei crediti
di imposta di cui al comma 1.
 
           Note all'art. 7
            - Il regolamento  CEE n. 2052/1988 del Consiglio in  data
          24  giugno  1988 e'   relativo alle   missioni dei  Fondi a
          finalita'  strutturali,  alla    loro  efficacia     e   al
          coordinamento    dei  loro   interventi e   di quelli della
          Banca europea per gli investimenti  degli  altri  strumenti
          finanziari esistenti.
            -  Si riporta  il  testo  dell'art. 3,  comma  87,  della
          legge  28 dicembre 1995, n. 549:
            "87.   Per  investimento  si   intende  la  realizzazione
          di  nuovi impianti,  il  completamento  di  opere  sospese,
          l'ampliamento,    la  riattivazione,  l'ammodernamento   di
          impianti  esistenti  e  l'acquisto  di  beni    strumentali
          nuovi   anche    mediante    contratti      di    locazione
          finanziaria.    L'investimento  immobiliare   e'   limitato
          ai      beni  strumentali     per     natura     utilizzati
          esclusivamente   per  l'esercizio dell'impresa da parte del
          soggetto che ha effettuato l'investimento".
            -  Il  decreto legislativo  9 luglio  1997, n.  241 reca:
          "Norme  di  semplificazione    degli    adempimenti     dei
          contribuenti    in    sede   di dichiarazione dei redditi e
          dell'imposta    sul    valore    aggiunto,    nonche'    di
          modernizzazione    del    sistema    di    gestione   delle
          dichiarazioni".
            - Si riporta il testo del  punto  3.7.1,  della  delibera
          CIPE 21 marzo 1997, recante disciplina della programmazione
          negoziata:
             "3.7.1. Attivazione.
            Il    contratto   d'area   puo'    essere   attivato   in
          presenza  della disponibilita' di:
               a) aree attrezzate per insediamenti produttivi;
            b) progetti di investimento per  una pluralita' di  nuove
          iniziative  imprenditorali  nei settori di cui al punto 3.1
          che accrescano  in  modo  significativo    il    patrimonio
          produttivo  dell'area  e  dell'intera regione.
            I  progetti  per    la  cui  realizzazione sia   previsto
          l'utilizzo delle specifiche  somme  destinate dal  CIPE  ai
          contratti d'area,  devono essere   positivamente   istruiti
          sulla    base delle   modalita'   e   dei criteri di cui al
          decreto   del  Ministro  dell'industria,  del  commercio  e
          dell'artigianato  20   ottobre 1995,   n.  527, da  uno dei
          soggetti convenzionati con  il Ministero   del  bilancio  e
          della  programmazione  economica    selezionati    mediante
          gara.   Per  gli  investimenti  che prevedono  il   ricorso
          ad    altre  risorse  pubbliche,  nazionali  e comunitarie,
          i  progetti devono   essere stati   positivamente  istruiti
          secondo   le   modalita'     e  i  criteri  previsti  dalle
          rispettive norme di incentivazione;
            c) un  soggetto intermediario   che abbia    i  requisiti
          per attivare sovvenzioni globali da parte dell'U.E.
            La     Presidenza   del    Consiglio    dei  Ministri   -
          Comitato    di coordinamento   delle      iniziative    per
          l'occupazione,      provvede    al  coordinamento    e   al
          coinvolgimento  delle  amministrazioni  statali interessate
          alla stipula del contratto d'area,  nonche'  all'assistenza
          in   favore   dei      soggetti  di  cui  al  punto     3.4
          nell'approntamento degli elementi  utili  a documentare   i
          predetti    requisiti  e    nella   fase preparatoria della
          sottoscrizione del contratto.
            Il  Ministero  del  bilancio    e  della   programmazione
          economica accerta la sussistenza  dei predetti requisiti  e
          delle risorse  occorrenti a valere  sulle specifiche  somme
          destinate    dal CIPE  ai contratti  di area,  Il Ministero
          del  bilancio    approva  il    contratto  mediante      la
          sottoscrizione".
            -  Si riporta  il  testo dell'art.  2, comma  208,  della
          legge  23 dicembre 1996, n. 662:
            "208.    Le disposizioni   del  comma  204 si  applicano,
          fino al  30 settembre 1997, anche se per  l'imposta    sono
          stati emessi i ruoli per la riscossione,  a condizione  che
          la  cartella   di pagamento   non sia stata notificata e la
          relativa rata  non sia scaduta prima della data di  entrata
          in  vigore  della  presente legge.  In  caso di    avvenuta
          notifica   della   cartella di  pagamento,  resta  fermo il
          versamento dell'imposta     al    concessionario      della
          riscossione,  mentre   il versamento della soprattassa deve
          essere  effettuato  presso  l'ufficio  IVA competente entro
          cinque giorni dal pagamento dell'imposta".