Art. 7.
                      Attribuzione delle risorse
  1. I provvedimenti di cui all'articolo 7 della legge 15 marzo 1997,
n.  59,  determinano  la  decorrenza dell'esercizio  da  parte  delle
regioni e  degli enti  locali delle funzioni  conferite ai  sensi del
presente    decreto   legislativo,    contestualmente   all'effettivo
trasferimento   dei  beni   e  delle   risorse  finanziarie,   umane,
strumentali e  organizzative. Con la medesima  decorrenza ha altresi'
efficacia  l'abrogazione  delle  corrispondenti  norme  previste  dal
presente decreto legislativo.
  2. Per garantire l'effettivo esercizio delle funzioni e dei compiti
conferiti, i provvedimenti di cui all'articolo 7 della legge 15 marzo
1997, n. 59, che individuano i beni  e le risorse da ripartire tra le
regioni e  tra le  regioni e  gli enti  locali, osservano  i seguenti
criteri:
  a)  la  decorrenza  dell'esercizio  delle funzioni  e  dei  compiti
conferiti  contestualmente  all'effettivo  trasferimento dei  beni  e
delle risorse  finanziarie, umane, organizzative e  strumentali, puo'
essere  graduata,  secondo  date  certe, in  modo  da  completare  il
trasferimento entro il 31 dicembre 2000;
  b) la  devoluzione alle  regioni e  agli enti  locali di  una quota
delle risorse erariali deve garantire  la congrua copertura, ai sensi
e nei  termini di cui al  comma 3 del presente  articolo, degli oneri
derivanti dall'esercizio  delle funzioni e dei  compiti conferiti nel
rispetto dell'autonomia  politica e di programmazione  degli enti; in
caso  di  delega  regionale  agli enti  locali,  la  legge  regionale
attribuisce  ai medesimi  risorse  finanziarie tali  da garantire  la
congrua copertura degli oneri derivanti dall'esercizio delle funzioni
delegate,  nell'ambito  delle  risorse a  tale  scopo  effettivamente
trasferite dallo Stato alle regioni;
  c) ai  fini della  determinazione delle  risorse da  trasferire, si
effettua  la compensazione  con  la diminuzione  di entrate  erariali
derivanti  dal conferimento  delle medesime  entrate alle  regioni ed
agli enti locali ai sensi del presente decreto legislativo.
  3. Con i  provvedimenti di cui all'articolo 7 della  legge 15 marzo
1997,  n. 59,  alle  regioni  e agli  enti  locali destinatari  delle
funzioni  e dei  compiti  conferiti sono  attribuiti  beni e  risorse
corrispondenti  per ammontare  a  quelli utilizzati  dallo Stato  per
l'esercizio delle medesime funzioni e compiti prima del conferimento.
Ai fini della quantificazione, si tiene conto:
  a)  dei beni  e delle  risorse utilizzati  dallo Stato  in un  arco
temporale pluriennale,  da un minimo di  tre ad un massimo  di cinque
anni;
  b)  dell'andamento  complessivo  delle spese  finali  iscritte  nel
bilancio statale nel medesimo periodo di riferimento;
  c) dei vincoli, degli obiettivi  e delle regole di variazione delle
entrate  e   delle  spese   pubbliche  stabiliti  nei   documenti  di
programmazione  economicofinanziaria,  approvati  dalle  Camere,  con
riferimento sia agli anni che precedono la data del conferimento, sia
agli  esercizi considerati  nel bilancio  pluriennale in  vigore alla
data del conferimento medesimo.
  4. Con i provvedimenti, di cui  all'articolo 7 della legge 15 marzo
1997, n. 59, si provvede  alla individuazione delle modalita' e delle
procedure di  trasferimento, nonche' dei criteri  di ripartizione del
personale. Ferma restando l'autonomia normativa e organizzativa degli
enti  territoriali riceventi,  al  personale  trasferito e'  comunque
garantito il mantenimento della  posizione retributiva gia' maturata.
Il personale medesimo puo' optare per il mantenimento del trattamento
previdenziale previgente.
  5. Al personale inquadrato nei ruoli delle regioni, delle province,
dei comuni  e delle comunita'  montane, si applica la  disciplina sul
trattamento economico e stipendiale e sul salario accessorio prevista
dal  contratto  collettivo  nazionale   di  lavoro  per  il  comparto
regioniautonomie locali.
  6.  Gli oneri  relativi  al personale  necessario  per le  funzioni
conferite  incrementano in  pari  misura  il tetto  di  spesa di  cui
all'articolo 1, comma 9, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.
  7. Nelle materie  oggetto di conferimento di funzioni  e di compiti
ai  sensi del  presente  decreto legislativo,  lo  Stato provvede  al
finanziamento  dei  fondi  previsti  in leggi  pluriennali  di  spesa
mantenendo gli stanziamenti gia' previsti  dalle leggi stesse o dalla
programmazione finanziaria triennale. Sono finanziati altresi', nella
misura  prevista dalla  legge  istitutiva, i  fondi gestiti  mediante
convenzione, sino alla scadenza delle convenzioni stesse.
  8.  Al  fine  della  elaborazione   degli  schemi  di  decreto  del
Presidente del Consiglio dei Ministri, la Conferenza unificata Stato,
regioni, citta' e autonomie locali,  di cui al decreto legislativo 28
agosto 1997,  n. 281,  di seguito denominata  "Conferenza unificata",
promuove  accordi  tra Governo,  regioni  ed  enti locali,  ai  sensi
dell'articolo  9,   comma  2,   lettera  c),  del   medesimo  decreto
legislativo. Gli schemi dei singoli decreti debbono contenere:
  a)  l'individuazione del  termine, eventualmente  differenziato, da
cui  decorre l'esercizio  delle funzioni  conferite e  la contestuale
individuazione delle quote di tributi e risorse erariali da devolvere
agli  enti, fermo  restando  quanto previsto  dall'articolo 48  della
legge 27 dicembre 1997, n. 449;
  b) l'individuazione  dei beni e  delle strutture da  trasferire, in
relazione alla ripartizione delle funzioni,  alle regioni e agli enti
locali;
  c)  la definizione  dei  contingenti complessivi,  per qualifica  e
profilo professionale, del personale necessario per l'esercizio delle
funzioni amministrative conferite e del personale da trasferire;
  d)  la   congrua  quantificazione  dei  fabbisogni   finanziari  in
relazione  alla  concreta  ripartizione  di  funzioni  e  agli  oneri
connessi  al  personale,  con  decorrenza  dalla  data  di  effettivo
esercizio  delle funzioni  medesime, secondo  i criteri  stabiliti al
comma 2 del presente articolo.
  9.  In caso  di mancato  accordo, il  Presidente del  Consiglio dei
Ministri provvede, acquisito il parere della Conferenza unificata, ai
sensi dell'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59.
  10. Nei casi in cui lo Stato  non provveda ad adottare gli atti e i
provvedimenti di attuazione entro le scadenze previste dalla legge 15
marzo 1997, n.  59 e dal presente decreto  legislativo, la Conferenza
unificata puo' predisporre lo schema  dell'atto o del provvedimento e
inviarlo al Presidente del Consiglio  dei Ministri, per le iniziative
di cui all'articolo 7 della legge 15  marzo 1997, n. 59. Si applica a
tal fine la disposizione di cui  all'articolo 2, comma 2, del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
  11. Ove non si provveda  al trasferimento delle risorse disposte ai
sensi dell'articolo 7  della legge 15 marzo 1997, n.  59, nei termini
previsti,  la regione  e gli  enti locali  interessati chiedono  alla
Conferenza  unificata   di  segnalare  il  ritardo   o  l'inerzia  al
Presidente  del Consiglio  dei Ministri,  che indica  il termine  per
provvedere.  Decorso  inutilmente  tale  termine  il  Presidente  del
Consiglio dei Ministri nomina un commissario ad acta.
 
          Note all'art. 7:
            -  Per  il  testo  dell'art. 7 della gia' citata legge n.
          59/1997 si veda in nota all'art. 3.
            - La legge 28 dicembre 1995, n. 549, recante: "Misure  di
          razionalizzazione  della  finanza  pubblica"  e' pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 1995, n.  302,  suppl.
          ord. Il testo dell'art. 1, comma 9, e' il seguente:
            "9.  Fino  all'entrata in vigore delle leggi regionali di
          utilizzo    delle    risorse    assegnate    nel    settore
          dell'agricoltura,  continuano ad applicarsi le disposizioni
          della legge statale. Se entro il 30 giugno 1996  non  sara'
          in  vigore la nuova legge sugli interventi programmatici in
          agricoltura, le  regioni  potranno  utilizzare  le  risorse
          attribuite   con  la  presente  legge  nel  rispetto  delle
          indicazioni  di  cui  al  comma  8.  Nel  1996  le  regioni
          destinano  al  settore  del trasporto pubblico locale somme
          non inferiori alla quota del Fondo nazionale trasporti  per
          il 1995".
            - Il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante:
          "Definizione   ed   ampliamento  delle  atttibuzioni  della
          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
          regioni  e  le  province  autonome  di  Trento e Bolzano ed
          unificazione, per le materie  ed  i  compiti  di  interesse
          comune  delle  regioni, delle province e dei comuni, con la
          Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali" e'  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1997, n. 202.
            - La legge 27 dicembre 1997, n, 449, recante: "Misure per
          la  stabilizzazione  della  finanza pubblica" e' pubblicata
          nel supplemento ordinario n.  255/L alla Gazzetta Ufficiale
          n. 302 del 30 dicembre 1997. Il testo dell'art.  48  e'  il
          seguente:
            "Art.  48 (Regioni ed enti locali). - 1. Il sistema delle
          autonomie regionali e locali  concorre  alla  realizzazione
          degli   obiettivi  di  finanza  pubblica  per  il  triennio
          1998-2000 garantendo che il fabbisogno finanziario da  esso
          complessivamente  generato  nel  1998,  non considerando la
          spesa sanitaria nonche' la spesa relativa a nuove  funzioni
          acquisite  a  seguito di trasferimento o delega di funzioni
          statali nel corso degli  anni  1997  e  seguenti,  non  sia
          superiore  a quello rilevato a consuntivo per il 1997 e che
          per gli anni  1999  e  2000  non  sia  superiore  a  quello
          dell'anno  precedente  maggiorato  in  misura pari al tasso
          programmato  di  inflazione.  Per  la  spesa  sanitaria  il
          Ministro  del  tesoro,  del bilancio e della programmazione
          economica, d'intesa con il Ministro della sanita',  procede
          al  monitoraggio  dei  relativi  pagamenti  allo  scopo  di
          verificare che gli stessi non  eccedano  quelli  effettuati
          nell'anno  precedente  incrementati  del  tasso programmato
          d'inflazione;  dell'esito  viene  data  informazione   alla
          Conferenza  permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le
          regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
            2. La Conferenza permanente per i rapporti tra lo  Stato,
          le  regioni  e  le province autonome di Trento e di Bolzano
          definisce i criteri operativi per il computo del fabbisogno
          di cui al comma 1 e le procedure per  il  monitoraggio  dei
          suoi andamenti mensili. Per le regioni a statuto speciale e
          le  province  autonome di Trento e di Bolzano gli obiettivi
          di cui  al  comma  1  sono  realizzati  secondo  criteri  e
          procedure  stabiliti d'intesa tra il Governo e i presidenti
          delle giunte  regionali  e  provinciali  nell'ambito  delle
          procedure  previste negli statuti e nelle relative norme di
          attuazione.
            3.  La  conferenza  Stato-citta'   e   autonomie   locali
          definisce i criteri operativi per il computo del fabbisogno
          di  cui  al  comma 1 e le procedure per il monitoraggio dei
          suoi andamenti mensili  per  le  province  con  popolazione
          superiore a 400.000 abitanti e per i comuni con popolazione
          superiore   a  60.000  abitanti.  Per  gli  altri  enti  la
          Conferenza  definisce  criteri  e  tempi  di   monitoraggio
          coerenti con la diversa dimensione demografica.
            4.  Nel  caso  che si sviluppino andamenti del fabbisogno
          incompatibili con gli  obiettivi  di  cui  al  comma  1  la
          conferenza  permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le
          regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e  la
          conferenza  Stato-citta'  e  autonomie  locali,  secondo le
          rispettive  competenze,   propongono   le   iniziative   da
          assumere, ivi compresa la eventuale introduzione di vincoli
          sugli  utilizzi delle disponibilita' esistenti sui conti di
          tesoreria unica da disporre con decreti  del  Ministro  del
          tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
            5.  In attesa delle indicazioni delle predette conferenze
          e della adozione delle relative misure, le  regioni  e  gli
          enti locali interessati sospendono i pagamenti ad eccezione
          di  quelli che possono arrecare danni patrimoniali all'ente
          o  a  soggetti  che  intrattengono  con   l'ente   rapporti
          giuridici e negoziali.
            6.  A  valere  sulle  anticipazioni di tesoreria concesse
          dallo Stato all'INPS, l'importo di lire 1.632  miliardi  si
          intende  erogato a titolo di estinzione, senza applicazione
          di interessi ed oneri aggiuntivi e  salvo  conguaglio,  dei
          crediti   maturati   fino   al  31  dicembre  1997  per  le
          assicurazioni obbligatorie degli apprendisti artigiani,  di
          cui  alla  legge  19  gennaio  1955,  n.  25,  e successive
          modificazioni,   determinatisi   a  seguito  della  mancata
          stipula da parte delle regioni a  statuto  ordinario  delle
          convenzioni di cui all'art. 16, terzo comma, della legge 21
          dicembre 1978, n. 845.
            7.  Alla  determinazione  e  regolazione in rate costanti
          decennali  dei   crediti   maturati   dall'INAIL   per   le
          assicurazioni  obbligatorie di cui al comma 6 fino all'anno
          1997 si provvede, senza applicazione di interessi ed  oneri
          aggiuntivi, mediante apposita convenzione da stipularsi tra
          il  Ministero  del  lavoro  e  della  previdenza  sociale e
          l'INAIL.
            8.  Le  regioni  a  statuto  ordinario  partecipano  alla
          estinzione  delle  pendenze debitorie di cui ai commi 6 e 7
          mediante  il  versamento  all'entrata  del  bilancio  dello
          Stato, entro il 30 giugno di ogni anno, di dieci annualita'
          costanti per il complessivo importo di 644 miliardi di lire
          secondo la ripartizione di cui alla tabella A allegata alla
          presente  legge.  In caso di inadempienza, il Ministero del
          tesoro, del bilancio e della  programmazione  economica  e'
          autorizzato  a  trattenere  alle regioni l'importo dovuto a
          valere sulle erogazioni ad esse spettanti in  corso  d'anno
          ai  sensi  dell'art.  3,  comma 12, della legge 28 dicembre
          1995, n. 549. Le somme  annualmente  acquisite  all'entrata
          del  bilancio dello Stato sono riassegnate, con decreto del
          Ministro del tesoro, del bilancio  e  della  programmazione
          economica  nei  limiti  delle  occorrenze finanziarie, allo
          stato di  previsione  del  Ministero  del  lavoro  e  della
          previdenza  sociale,  che provvede all'erogazione all'INAIL
          delle spettanze determinate in sede di convenzione  di  cui
          al comma 7.
            9.  A  decorrere  dal 1 gennaio 1998 le regioni a statuto
          ordinario destinano le somme  di  cui  alla  terza  colonna
          della tabella B allegata alla presente legge all'attuazione
          delle  norme  in  materia di agevolazioni contributive agli
          apprendisti artigiani, appostando  specifico  capitolo  nei
          propri  bilanci.  A  consuntivo  lo  Stato  riconosce  alle
          regioni  la  differenza  tra   il   costo   sostenuto   per
          l'attuazione  delle  norme  stesse  e quanto indicato nella
          tabella.
            10. Il Governo e'  delegato  ad  emanare,  previo  parere
          consultivo delle competenti commissioni parlamentari, entro
          tre  mesi  dalla  data  di entrata in vigore della presente
          legge,  un   decreto   legislativo   che   istituisce   una
          addizionale  comunale all'IRPEF, secondo i seguenti criteri
          e principi direttivi:
             a)  decorrenza  a  partire  da  un  periodo  di  imposta
          comunque non anteriore a quello in corso al 1 gennaio 1998;
             b)   determinazione   annuale  dell'aliquota  base,  con
          decreti del Ministro delle  finanze,  di  concerto  con  il
          Ministro  dell'interno,  da emanare entro il 15 dicembre di
          ciascun anno, in misura tale  da  coprire,  per  l'anno  di
          prima  applicazione dell'aliquota, gli oneri delle funzioni
          e dei compiti effettivamente trasferiti ai comuni nel corso
          dell'anno precedente ai sensi del capo  I  della  legge  15
          marzo   1997,  n.  59,  con  corrispondente  riduzione  dei
          trasferimenti erariali;
             c) riduzione delle aliquote dell'IRPEF, di cui al  comma
          1  dell'art.  11 del testo unico delle imposte sui redditi,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  22
          dicembre  1986,  n. 917, e successive modificazioni, in una
          misura pari all'aliquota base dell'addizionale comunale;
             d) previsione della facolta' per  i  comuni  di  variare
          l'aliquota  dell'addizionale  fino  ad un massimo dello 0,5
          per cento nell'arco di un triennio con  un  valore  massimo
          dello   0,2  per  cento  annuo;  il  comune  stabilisce  la
          variazione  dell'aliquota  dell'addizionale  entro  il   31
          ottobre  di  ogni  anno,  a  valere  sui  redditi dell'anno
          successivo; e' fatto obbligo ai comuni  di  pubblicare  gli
          estremi  essenziali  relativi alla variazione dell'aliquota
          dell'addizionale nella  Gazzetta  Ufficiale,  da  accorpare
          possibilmente in un unico numero;
             e)  applicazione dell'addizionale al reddito complessivo
          determinato  ai  fini  dell'IRPEF,  al  netto  degli  oneri
          deducibili,   purche'  sia  dovuta,  per  lo  stesso  anno,
          l'IRPEF, al netto delle detrazioni per essa riconosciute  e
          dei  crediti  di cui agli articoli 14 e 15 del citato testo
          unico   delle   imposte   sui   redditi,    e    successive
          modificazioni;
             f) versamento in unica soluzione, con le modalita' e nei
          termini  previsti  per  il  versamento delle ritenute e del
          saldo dell'IRPEF; per i  redditi  di  lavoro  dipendente  e
          assimilati,  l'addizionale  e'  trattenuta dai sostituti di
          imposta all'atto della effettuazione  delle  operazioni  di
          conguaglio  relative  a  detti  redditi;  la  trattenuta e'
          determinata sulla base  dell'aliquota  dell'addizionale  in
          vigore  nel comune di domicilio fiscale del contribuente ed
          e' versata al comune stesso;
             g) applicazione delle disposizioni previste per  l'IRPEF
          per  la  dichiarazione, la liquidazione, l'accertamento, le
          sanzioni, e altri aspetti  non  disciplinati  diversamente:
          previsione di modalita' di partecipazione alle attivita' di
          accertamento   da  parte  dei  comuni  mediante  scambi  di
          informazioni e notizie utili, nonche'  di  accertamento  ed
          erogazione  degli eventuali rimborsi di competenza a carico
          dei comuni.
            11. I decreti di cui al comma 10, lettera b), sulla  base
          della  entita'  complessiva  dei  stanziamenti  che vengono
          eliminati dal bilancio dello Stato  per  essere  attribuiti
          alla  competenza degli enti locali, determinata dai decreti
          di cui all'art.  7  della  legge  15  marzo  1997,  n.  59,
          indicano:
             a) la distribuzione sul territorio della spesa sostenuta
          dallo Stato per le materie trasferite;
             b)  la distribuzione della spesa sul territorio coerente
          con gli obiettivi delle leggi che disciplinano  l'attivita'
          dello  Stato  nelle materie trasferite o comunque i criteri
          di ripartizione  delle  risorse  sulla  base  di  parametri
          oggettivi;
             c)  l'intervallo  di  tempo  non superiore a dieci anni,
          entro il quale la distribuzione territoriale della spesa di
          cui alla lettera a), rilevata al momento del  trasferimento
          delle  funzioni  ed  incrementata  del  tasso di inflazione
          programmato, deve essere riportata  ai  valori  fissati  in
          applicazione della lettera b);
             d)  previsione della copertura degli oneri relativi alle
          funzioni  e  ai  compiti  trasferiti,  relativamente   alle
          province, mediante corrispondente aumento dei trasferimenti
          erariali;
             e)  previsione  di  una  riduzione  o  di un aumento dei
          trasferimenti  erariali  ai  comuni   in   relazione   alla
          differenza  tra il gettito dell'addizionale comunale di cui
          al comma 10 e le spese determinate ai sensi  delle  lettere
          a), b) e c), del presente comma.
            12.  I  decreti  di  cui  all'art. 7 della legge 15 marzo
          1997,  n.  59,  disciplinano  altresi'  le   modalita'   di
          copertura  degli  oneri relativi alle funzioni e ai compiti
          trasferiti fino alla entrata in vigore dei decreti  di  cui
          al comma 10, lettera b).
            13.  Al  comma  144  dell'art.  3 della legge 23 dicembre
          1996, n. 662, sono apportate le seguenti modifiche:
             a) alla lettera p), le parole: "delle province" e  "alle
          province"  sono  rispettivamente sostituite dalle seguenti:
          "degli enti locali" e "agli enti locali";
             b) la lettera q) e' sostituita dalla seguente:
              "q) previsione di una compartecipazione delle  province
          e  dei  comuni  al  gettito  dell'imposta  regionale  sulle
          attivita' produttive tale da compensare per ciascun  comune
          e   per  ciascuna  provincia  gli  effetti  dell'abolizione
          dell'imposta comunale per l'esercizio di imprese e di  arti
          e professioni e delle tasse sulle concessioni comunali";
             c)  alla  lettera  r)  sono  soppresse  le parole: "e di
          ridurla in ragione dell'istituzione dell'addizionale di cui
          alla lettera q)".
            14. I termini di cui agli articoli 55 e 56 della legge 30
          dicembre 1991, n. 413,  e  successive  modificazioni,  sono
          prorogati  per  i  periodi d'imposta relativi agli anni dal
          1991 al 1997. La domanda dell'ente interessato deve  essere
          presentata entro il 30 giugno 1998".
            -  Il testo dell'art. 2, comma 2, del gia' citato decreto
          legislativo n. 281 del 1997, e' il seguente:
            "2.  Ferma  la  necessita'  dell'assenso   del   Governo,
          l'assenso delle regioni e delle province autonome di Trento
          e  di Bolzano per l'adozione degli atti di cui alle lettere
          f), g) ed i)  del  comma  1  e'  espresso,  quando  non  e'
          raggiunta  l'unanimita',  dalla  maggioranza dei presidenti
          delle regioni e delle province  autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano,  componenti  la  Conferenza  Stato-regioni,  o  da
          assessori da essi delegati a rappresentarli  nella  singola
          seduta".