Art. 7 
                  Interventi sui soggetti abilitati 
 
  1. La Banca d'Italia e  la  CONSOB,  nell'ambito  delle  rispettive
competenze, possono, con riguardo ai soggetti abilitati: 
    a) convocare gli amministratori, i sindaci e i dirigenti; 
    b) ordinare la convocazione degli organi  collegiali,  fissandone
l'ordine del giorno; 
    c)  procedere  direttamente  alla   convocazione   degli   organi
collegiali quando gli organi competenti  non  abbiano  ottemperato  a
quanto previsto dalla lettera b). 
  2.  La  Banca  d'Italia  puo'  emanare,  a  fini   di   stabilita',
disposizioni di carattere particolare aventi  a  oggetto  le  materie
disciplinate nell'articolo 6, comma 1, lettera a). 
  3. Nell'interesse pubblico o dei partecipanti la Banca  d'Italia  e
la CONSOB, ciascuna per quanto di  competenza,  possono  ordinare  la
sospensione o la limitazione temporanea dell'emissione o del rimborso
delle quote o azioni di OICR.