Art. 7
           Obblighi dell'ospitante e del datore di lavoro
               (R.d. 18 giugno 1931, n. 773, art. 147)

  1.  Chiunque,  a  qualsiasi  titolo,  da alloggio ovvero ospita uno
straniero  o  apolide,  anche  se  parente  o affine, o lo assume per
qualsiasi  causa  alle  proprie dipendenze ovvero cede allo stesso la
proprieta'  o  il godimento di beni immobili, rustici o urbani, posti
nel  territorio dello Stato, e' tenuto a darne comunicazione scritta,
entro quarantotto ore, all'autorita' locale di pubblica sicurezza.
  2.   La   comunicazione   comprende,  oltre  alle  generalita'  del
denunciante,  quelle  dello  straniero  o  apolide,  gli  estremi del
passaporto  o  del  documento  di  identificazione che lo riguardano,
l'esatta  ubicazione  dell'immobile  ceduto  o  in  cui la persona e'
alloggiata,  ospitata  o presta servizio ed il titolo per il quale la
comunicazione e' dovuta.