Art. 7
Obblighi dell'ospitante e del datore di lavoro
(R.d. 18 giugno 1931, n. 773, art. 147)
1. Chiunque, a qualsiasi titolo, da alloggio ovvero ospita uno
straniero o apolide, anche se parente o affine, o lo assume per
qualsiasi causa alle proprie dipendenze ovvero cede allo stesso la
proprieta' o il godimento di beni immobili, rustici o urbani, posti
nel territorio dello Stato, e' tenuto a darne comunicazione scritta,
entro quarantotto ore, all'autorita' locale di pubblica sicurezza.
2. La comunicazione comprende, oltre alle generalita' del
denunciante, quelle dello straniero o apolide, gli estremi del
passaporto o del documento di identificazione che lo riguardano,
l'esatta ubicazione dell'immobile ceduto o in cui la persona e'
alloggiata, ospitata o presta servizio ed il titolo per il quale la
comunicazione e' dovuta.