Art. 7
                             Regolamenti

  1.  I  regolamenti  del C.N.R., di cui all'articolo 8 della legge 9
maggio 1989, n. 168, sono adottati, modificati e integrati sulla base
dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) con riferimento all'organizzazione e al funzionamento:
   1)   preventiva   informazione   del  personale  sugli  schemi  di
   regolamento,  fermo  restando quanto previsto dall'articolo 10 del
   decreto   legislativo   3  febbraio  1993,  n.  29,  e  successive
   modificazioni e integrazioni;
   2)  costituzione  di  organi collegiali degli istituti operanti in
   attuazione dell'articolo 8;
   3)  disciplina  dell'incarico  di  direzione degli istituti di cui
   all'articolo  8,  prevedendone,  per  l'attribuzione, procedure di
   valutazione comparativa dei candidati, nonche' definendo la durata
   dell'incarico   medesimo   e   le   condizioni   e   i  limiti  di
   rinnovabilita' allo stesso soggetto;
   4)  selezione  dei  progetti  da  ammettere  ai  programmi  di cui
   all'articolo  2, comma 1, lettera b), delle attivita' scientifiche
   e  di  ricerca  di  cui  alla medesima disposizione, con procedure
   trasparenti di valutazione comparativa;
   5)  facolta'  di chiamare esperti stranieri per la costituzione di
   commissioni con funzioni di aggiudicazione o di selezione;
b) con  riferimento  all'amministrazione,  alla  contabilita'  e alla
   finanza:
   1) redazione  di  un  bilancio  di  previsione  secondo  obiettivi
      programmatici  e adozione, entro due esercizi finanziari, di un
      sistema  di contabilita' economica coerente con quanto previsto
      dall'articolo 10 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279;
   2) facolta'  per  le  forniture  di  strumentazione  scientifica e
      tecnologica di particolare complessita', con tipologie indicate
      in sede di regolamento, di erogare anticipazioni in deroga alle
      disposizioni  di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge
      28  marzo  1997,  n.  79,  convertito, con modificazioni, dalla
      legge  28 maggio 1997, n. 140, e comunque nel limite del 20 per
      cento dell'importo contrattuale.
 
           Note all'art. 7:
            -  L'art.  8  della  citata  legge 9 maggio 1989, n. 168,
          cosi' recita:
            "Art. 8 (Autonomia degli enti di  ricerca). - 1. Il  CNR,
          l'Istituto  nazionale    di fisica   nucleare (INFN),   gli
          Osservatori    astronomici,  astrofisici     e   vesuviano,
          nonche'  gli   enti e   istituzioni pubbliche nazionali  di
          ricerca  a   carattere non   strumentale hanno    autonomia
          scientifica,     organizzativa,  finanziaria   e  contabile
          ai   sensi dell'art. 33 della  Costituzione  e    si  danno
          ordinamenti  autonomi,  nel  rispetto  delle loro finalita'
          istituzionali, con propri regolamenti.
            2. Gli enti e le istituzioni pubbliche di ricerca di  cui
          al  comma  1 sono  individuati con  decreto  del Presidente
          della Repubblica.   Il decreto viene  adottato  sentite  le
          competenti  commissioni  della Camera dei  deputati  e  del
          Senato della  Repubblica,  dal  Consiglio  dei Ministri, su
          proposta del Ministro. In prima applicazione, il decreto e'
          emanato entro  sei mesi  dalla data  di entrata  in  vigore
          della presente legge.
             3. Gli enti di cui al presente articolo:
            a)  svolgono   attivita'  di   ricerca  scientifica   nel
          rispetto  dell'autonomia   di   ricerca   delle   strutture
          scientifiche  e  della liberta' di ricerca dei ricercatori,
          singoli o associati, in coerenza  con    le      rispettive
          funzioni     istituzionali    e      nel    quadro    della
          programmazione nazionale;
            b)  gestiscono  programmi  di     ricerca  di   interesse
          nazionale,  attuati anche   in   collaborazione  con  altri
          enti    pubblici    e    privati,     e  partecipano   alla
          elaborazione,   al  coordinamento  ed  alla  esecuzione  di
          programmi di ricerca comunitari ed internazionali;
            c)        provvedono        all'istituzione,         alla
          organizzazione    e    al funzionamento delle  strutture di
          ricerca e   di servizio,   anche per  quanto  concerne    i
          connessi      aspetti  amministrativi,  finanziari    e  di
          gestione;
            d)  esercitano  la  propria   autonomia   finanziaria   e
          contabile ai sensi del comma 5.
            4.  I  regolamenti  di cui al comma 1 sono deliberati nel
          rispetto dei  limiti  e  delle  procedure  stabiliti  dalla
          apposita  legge  di attuazione dei  principi  di  autonomia
          di   cui al   presente   articolo   e   sono  trasmessi  al
          Ministro    che  esercita i controlli di  legittimita' e di
          merito. I controlli   di  legittimita'  e  di  merito    si
          esercitano  nelle forme di  cui all'art.  6, commi 9  e 10;
          il  controllo di  merito e' esercitato  nella  forma  della
          richiesta motivata  di  riesame   nel termine    perentorio
          di  sessanta giorni  dalla  loro  comunicazione, decorso il
          quale   si intendono approvati. I  regolamenti sono emanati
          dagli enti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
            5. Agli  enti di cui al  presente articolo si  estendono,
          in  quanto compatibili   con i  rispettivi ordinamenti,  le
          norme  in materia  di autonomia finanziaria e contabile  di
          cui ai commi 1, 4, 5,   6, 7  e  8  dell'art.      7.    Il
          regolamento      di      amministrazione,    finanza      e
          contabilita' di ciascuno degli enti  di ricerca e'  emanato
          secondo  le procedure  previste dalle  rispettive normative
          ed e'  sottoposto al controllo del Ministro nelle forme  di
          cui al comma 4".
            -  Per   il testo dell'art.  10 del D.Lgs.  n. 29/1993 si
          veda nelle note all'art. 6.
            -  Il  testo   dell'art.   10   del   D.Lgs.   7   agosto
          1997,    n.   279 (Individuazione delle unita' previsionali
          di base del bilancio dello Stato, riordino del  sistema  di
          tesoreria  unica e ristrutturazione del rendiconto generale
          dello Stato), e' il seguente:
            "Art. 10. -  1. Al fine di  consentire  la    valutazione
          economica  dei  servizi   e delle  attivita'  prodotti,  le
          pubbliche  amministrazioni adottano, anche in  applicazione
          dell'art.  64  del  decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
          29, e successive modificazioni ed integrazioni, e dell'art.
          25  della  legge  5  agosto 1978,  n.  468,  e   successive
          modificazioni e  integrazioni, un  sistema di  contabilita'
          economica  fondato su rilevazioni  analitiche per centri di
          costo.  Esso  collega  le  risorse  umane,  finanziarie   e
          strumentali  impiegate  con  i  risultati  conseguiti  e le
          connesse    responsabilita'  dirigenziali,  allo  scopo  di
          realizzare il monitoraggio dei costi,  dei rendimenti e dei
          risultati   dell'azione      svolta      dalle      singole
          amministrazioni.     Queste      ultime   provvedono   alle
          rilevazioni  analitiche    riguardanti  le    attivita'  di
          propria    competenza    secondo    i    criteri    e    le
          metodologie    unitari  previsti  dal  sistema predetto, al
          quale  adeguano  anche  le  rilevazioni  di    supporto  al
          controllo    interno,    assicurando  l'integrazione    dei
          sistemi informativi e il costante aggiornamento dei dati.
            2. Le componenti del  sistema  pubblico  di  contabilita'
          economica  per centri di  costo sono:  il piano  dei conti;
          i centri  di costo  e i servizi erogati.
            3.  Il  piano dei  conti,   definito   nella   tabella  B
          allegata    al presente  decreto  legislativo,  costituisce
          lo   strumento   per   la rilevazione economica  dei  costi
          necessario al controllo di gestione.
            4.  I   centri di costo sono  individuati in coerenza con
          il   sistema   dei       centri   di        responsabilita'
          dell'amministrazione,  ne rilevano  i risultati economici e
          ne   seguono      l'evoluzione,   anche   in  relazione  ai
          provvedimenti di riorganizzazione.
            5.   I  servizi   esprimono  le    funzioni   elementari,
          finali    e  strumentali,   cui   danno luogo   i   diversi
          centri   di costo   per    il  raggiungimento  degli  scopi
          dell'amministrazione.    Essi    sono    aggregati    nelle
          funzioniobiettivo      che   esprimono       le    missioni
          istituzionali  di ciascuna amministrazione  interessata. In
          base alla   definizione dei servizi  finali  e  strumentali
          evidenziati  nelle  rilevazioni  analitiche  elementari, il
          Ministro competente   individua  gli  indicatori  idonei  a
          consentire    la      valutazione   di     efficienza,   di
          efficacia    e   di economicita'   del   risultato    della
          gestione, anche  ai  fini  delle valutazioni di  competenza

          del     Ministro  del    tesoro,  del    bilancio  e  della
          programmazione economica ai  sensi  dell'art.  4-bis  della
          legge 5 agosto 1978,  n. 468, aggiunto  dall'art. 3,  comma
          1,  della    legge  3  aprile  1997,  n.  94.  Per le altre
          amministrazioni  pubbliche   provvedono   gli   organi   di
          direzione politica o di vertice.
            6.    Il  Ministro   del tesoro,   del bilancio   e della
          programmazione economica,  con  proprio   decreto,     puo'
          apportare  integrazioni  e modifiche alla tabella di cui al
          comma 3".
            -    L'art. 5,   comma   1, del   decreto-legge 28  marzo
          1997, n.  79, convertito dalla legge 28 maggio  1997,    n.
          140  (Misure  urgenti  per  il  riequilibrio  della finanza
          pubblica), cosi' recita:
            "1.  E'  fatto  divieto alle amministrazioni pubbliche di
          cui all'art.   1, comma  2,    del  decreto  legislativo  3

          febbraio  1993,   n. 29, ed agli enti   pubblici  economici
          di   concedere,   in  qualsiasi   forma, anticipazioni  del
          prezzo in  materia  di  contratti di  appalto   di  lavori,
          di  forniture  e di   servizi, con esclusione dei contratti
          gia' aggiudicati alla  data  di  entrata  in    vigore  del
          presente   decreto  e  di  quelli    riguardanti  attivita'
          oggetto  di  cofinanziamento da  parte dell'Unione europea.
          Sono abrogate  tutte le disposizioni,   anche di  carattere
          speciale,   in contrasto  con  quelle  di cui  al  presente
          comma".