Art. 7
        (Modificazioni all'articolo 7 del decreto legislativo
                      30 dicembre 1992, n. 502)
  1. Il comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo  30  dicembre
1992, n. 502, e successive modificazioni, e' abrogato.
  2.  Dopo  l'articolo  7  del  decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n.502, e successive modificazioni, sono inseriti i seguenti:
                             Art. 7-bis
                    (Dipartimento di prevenzione)
  1. Le regioni disciplinano  l'istituzione  e  l'organizzazione  del
dipartimento  della  prevenzione  secondo  i principi contenuti nelle
disposizioni del presente articolo e degli articoli 7-ter e 7-quater.
Il dipartimento di prevenzione  e'  struttura  operativa  dell'unita'
sanitaria  locale  che  garantisce la tutela della salute collettiva,
perseguendo obiettivi di promozione della salute,  prevenzione  delle
malattie  e  delle  disabilita',  miglioramento  della qualita' della
vita.
  2. A tal fine il dipartimento di prevenzione promuove azioni  volte
a individuare e rimuovere le cause di nocivita' e malattia di origine
ambientale,  umana  e  animale,  mediante iniziative coordinate con i
distretti, con i dipartimenti dell'azienda sanitaria locale  e  delle
aziende ospedaliere, prevedendo il coinvolgimento di operatori di di-
verse  discipline.  Partecipa  alla  formulazione  del  programma  di
attivita'  della  unita'  sanitaria   locale,   formulando   proposte
d'intervento nelle materie di competenza e indicazioni in ordine alla
loro copertura finanziaria.
                             Art. 7-ter
             (Funzioni del dipartimento di prevenzione)
  1.  In  base alla definizione dei livelli essenziali di assistenza,
il dipartimento di prevenzione garantisce  le  seguenti  funzioni  di
prevenzione   collettiva   e   sanita'  pubblica,  anche  a  supporto
dell'autorita' sanitaria locale:
a) profilassi delle malattie infettive e parassitarie;
b) tutela della collettivita' dai rischi sanitari degli  ambienti  di
   vita  anche con riferimento agli effetti sanitari degli inquinanti
   ambientali;
c) tutela della collettivita' e dei singoli dai rischi infortunistici
   e sanitari connessi agli ambienti di lavoro;
d)  sanita'  pubblica   veterinaria,   che   comprende   sorveglianza
   epidemiologica   delle  popolazioni  animali  e  profilassi  delle
   malattie infettive e parassitarie;  farmacovigilanza  veterinaria;
   igiene  delle  produzioni  zootecniche;  tutela igienico sanitaria
   degli alimenti di origine animale;
e) tutela igienico-sanitaria degli alimenti;
f) sorveglianza e prevenzione nutrizionale.
  2.  Il  dipartimento  di  prevenzione  contribuisce  inoltre   alle
attivita'  di promozione della salute e di prevenzione delle malattie
cronico- degenerative in  collaborazione  con  gli  altri  servizi  e
dipartimenti aziendali.
                            Art. 7-quater
          (Organizzazione del dipartimento di prevenzione)
  1.  Il  dipartimento  di  prevenzione  opera  nell'ambito del Piano
attuativo locale,  ha  autonomia  organizzativa  e  contabile  ed  e'
organizzato in centri di costo e di responsabilita'. Il direttore del
dipartimento  e'  scelto  dal  direttore generale tra i dirigenti con
almeno  cinque  anni  di  anzianita'  di  funzione  e  risponde  alla
direzione aziendale  del  perseguimento  degli  obiettivi  aziendali,
dell'assetto  organizzativo  e  della  gestione,  in  relazione  alle
risorse assegnate.
  2.   Le   regioni   disciplinano   l'articolazione    delle    aree
dipartimentali  di  sanita' pubblica, della tutela della salute negli
ambienti di lavoro e della sanita' pubblica  veterinaria,  prevedendo
strutture organizzative specificamente dedicate a:
a) igiene e sanita' pubblica;
b) igiene degli alimenti e della nutrizione;
c) prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro;
d) sanita' animale;
e)  igiene  della  produzione,  trasformazione,  commercializzazione,
   conservazione e trasporto degli alimenti di origine animale e loro
   derivati;
f) igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche.
  3. Le strutture organizzative si distinguono in servizi o in unita'
operative,  in   rapporto   all'omogeneita'   della   disciplina   di
riferimento ed alle funzioni attribuite, nonche' alle caratteristiche
e alle dimensioni del bacino di utenza.
  4.  I  servizi  veterinari operano quale centro di responsabilita',
dotati di autonomia tecnico-funzionale ed  organizzativa  nell'ambito
della  struttura dipartimentale, e rispondono del perseguimento degli
obiettivi  del  servizio,  nonche'  della  gestione   delle   risorse
economiche attribuite.
  5.    Nella  regolamentazione  del  dipartimento di prevenzione, le
regioni possono prevedere,  secondo  le  articolazioni  organizzative
adottate,   la   disciplina  delle  funzioni  di  medicina  legale  e
necroscopica.
                          Art. 7-quinquies
       (Coordinamento con le Agenzie regionali per l'ambiente)
  1. Il Ministro della sanita' ed il Ministro dell'ambiente, d'intesa
con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano, stipulano, nell'ambito
delle rispettive competenze, un accordo quadro per il coordinamento e
la  integrazione  degli  interventi  per  la  tutela  della  salute e
dell'ambiente che individua  i  settori  di  azione  congiunta  ed  i
relativi programmi operativi.
  2.  Le regioni individuano le modalita' e i livelli di integrazione
fra  politiche  sanitarie  e  politiche  ambientali,  prevedendo   la
stipulazione  di  accordi  di  programma  e convenzioni tra le unita'
sanitarie locali e le aziende ospedaliere e le agenzie regionali  per
la  protezione  dell'ambiente  per  la  tutela  della popolazione dal
rischio  ambientale,  con  particolare  riguardo  alle  attivita'  di
sorveglianza  epidemiologica  e  di  comunicazione  del rischio. Tali
accordi devono  comunque  garantire  l'erogazione  delle  prestazioni
richieste  dalle  unita'  sanitarie  locali  per  lo  svolgimento  di
funzioni e di compiti istituzionali senza  oneri  aggiuntivi  per  il
Servizio sanitario nazionale.
  3.  Le  regioni  e  le unita' sanitarie locali, per le attivita' di
laboratorio gia' svolte dai presidi multizonali di  prevenzione  come
compito  di  istituto,  in  base a norme vigenti, nei confronti delle
unita' sanitarie locali, si avvalgono delle agenzie regionali per  la
protezione dell'ambiente.
                            Art. 7-sexies
(Istituti   zooprofilattici  sperimentali  e  Uffici  veterinari  del
Ministero della sanita')
  1. I servizi veterinari si  avvalgono  delle  prestazioni  e  della
collaborazione  tecnico-scientifica  degli  Istituti  zooprofilattici
sperimentali. La programmazione regionale individua le  modalita'  di
raccordo  funzionale  tra i servizi veterinari delle unita' sanitarie
locali  e  gli   Istituti   zooprofilattici   sperimentali   per   il
coordinamento   delle  attivita'  di  sanita'  pubblica  veterinaria,
nonche' le modalita' integrative rispetto all'attivita' dei Posti  di
ispezione  frontaliera  veterinaria e degli Uffici veterinari di con-
fine, porto ed aeroporto e quelli per gli adempimenti degli  obblighi
comunitari.
                           Art. 7-septies
               (Funzioni di profilassi internazionale)
  1.  Nell'ambito di quanto previsto dal decreto legislativo 31 marzo
1998,   n.   112,   relativamente   alle   funzioni   di   profilassi
internazionale,  le attribuzioni di igiene pubblica, ambientale e del
lavoro di cui al decreto ministeriale 22  febbraio  1984,  pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  77  del  17 marzo 1984, ed al decreto
ministeriale 2 maggio 1985, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  n.
142  del  18  giugno  1985,  ad esclusione delle suddette funzioni di
profilassi internazionali su merci, persone e flussi migratori svolte
dagli Uffici  di  sanita'  marittima  e  aerea  del  Ministero  della
sanita',  sono  svolte  dai  dipartimenti di prevenzione delle unita'
sanitarie locali territorialmente competenti.
                            Art. 7-octies
 (Coordinamento delle attivita' di prevenzione nei luoghi di lavoro)
  1.  Con  atto  di  indirizzo  e  coordinamento,  emanato  ai  sensi
dell'articolo  8  della  legge  15  marzo 1997, n. 59, sono definiti,
sulla base dei principi e criteri di cui agli articoli 7-bis e 7-ter,
gli indirizzi per un programma di azione nazionale per la prevenzione
degli infortuni e la tutela della salute nei luoghi  di  lavoro,  con
particolare  attenzione  al coordinamento fra le competenze ispettive
delle unita' sanitarie locali, cui spetta la vigilanza  sull'ambiente
di  lavoro,  e  quelle  degli  ispettorati  del  lavoro e dell'INAIL,
nonche' delle altre strutture di  vigilanza,  fermo  restando  quanto
previsto  in  materia  dal  decreto legislativo 19 settembre 1994, n.
626, e in particolare gli articoli 25 e 27.
  2. Il dipartimento di prevenzione  assicura,  nella  programmazione
della  propria  attivita'  destinata alla tutela della salute e della
sicurezza negli ambienti di lavoro, il  raccordo  con  gli  organismi
paritetici  previsti  dall'articolo  20  del  decreto  legislativo 19
settembre 1994, n. 626, o, qualora  non  ancora  costituiti,  con  le
parti sociali.".
 
          Note all'art.7:
            -  L'articolo 7 dei citato decreto legislativo n. 502-92,
          nel  testo  precedente  le  modificazioni   apportate   dal
          presente articolo, era il seguente:
            "Art. 7. (Dipartimenti di prevenzione).
            1.   Le   regioni  istituiscono  presso  ciascuna  unita'
          sanitaria locale un dipartimento di  prevenzione  cui  sono
          attribuite le funzioni attualmente svolte dai servizi delle
          unita' sanitarie locali ai sensi degli articoli 16, 20 e 21
          della  legge  23  dicembre  1978, n.833. Il dipartimento e'
          articolato almeno nei, seguenti servizi:
            a)  igiene e sanita' pubblica;
            b) prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro;.
            c) igiene degli alimenti e della nutrizione;
            d) veterinari, articolati distintamente  nelle  tre  aree
          funzionali   della   sanita',  animale,  dell'igiene  della
          produzione,      trasformazione,       commercializzazione,
          conservazione e trasporto degli alimenti di origine animale
          e  loro  derivati,  e dell'igiene degli allevamenti e delle
          produzioni zootecniche.  I servizi veterinari si  avvalgono
          delle   prestazioni   e   della   collaborazione   tecnico-
          scientifica degli istituti zooprofilattici sperimentali. La
          programmazione regionale individua le modalita' di raccordo
          funzionale tra i dipartimenti di prevenzione e gli istituti
          zooprofilattici per il  coordinamento  delle  attivita'  di
          sanita' pubblica veterinaria.
            2.  Le  attivita' di indirizzo e coordinamento necessarie
          per  assicurare  la  uniforme  attuazione  delle  normative
          comunitarie  e  degli  organismi  internazionali,  per  gli
          aspetti di competenza, dell'Istituto superiore di  sanita',
          dell'Istituto  superiore  per la prevenzione e la sicurezza
          del lavoro, degli  istituti  zooprofilattici  sperimentali,
          dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali, dell'Agenzia
          nazionale  per la protezione dell'ambiente e degli istituti
          di ricerca del CNR e dell'ENEA.
            3. I dipartimenti di  prevenzione,  tramite  la  regione,
          acquisiscono  dall'Istituto  superiore per la prevenzione e
          la sicurezza  del  lavoro  e  dall'Istituto  nazionale  per
          l'assicurazione   contro  gli  infortuni  sul  lavoro  ogni
          informazione utile ai fini della conoscenza dei rischi  per
          la tutela della salute e per la sicurezza degli ambienti di
          lavoro.    L'Istituto  nazionale per l'assicurazione contro
          gli infortuni sul lavoro garantisce la  trasmissione  delle
          anzidette    informazioni    anche   attraverso   strumenti
          telematici.".
            - Sul contenuto del decreto legislativo  31  marzo  1998,
          n.112, vedi nota all'art. 1.
            -   Il   decreto  ministeriale  22  febbraio  1984  reca:
          "Fissazione dei livelli delle prestazioni sanitarie e delle
          prestazioni economiche  accessorie  a  quelle  di  malattia
          assicurate  in  Italia,  in  navigazione  ed  all'estero al
          personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile  dal
          Ministero della sanita'".
            - Il decreto ministeriale 2 maggio 1985, pubblicato nella
          Gazzetta   Ufficiale   n.142   del  18  giugno  1985,  reca
          "Direttive alle regioni e alle province autonome di  Trento
          e  Bolzano  in  materia  di  profilassi internazionale e di
          sanita' pubblica".
            -  L'articolo  8  della  citata  legge  n.59-97,  e'   il
          seguente:
            "Art. 8.
            1.  Gli  atti di indirizzo e coordinamento delle funzioni
          amministrative  regionali,  gli   atti   di   coordinamento
          tecnico,  nonche' le direttive relative all'esercizio delle
          funzioni delegate,  sono  adottati  previa  intesa  con  la
          Conferenza  permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le
          regioni e le province autonome di Trento e  di  Bolzano,  o
          con la singola regione interessata.
            2.  Qualora  nel  termine  di quarantacinque giorni dalla
          prima consultazione l'intesa non sia stata  raggiunta,  gli
          atti  di cui al comma 1 sono adottati con deliberazione del
          Consiglio dei ministri,  previo  parere  della  Commissione
          parlamentare  per le questioni regionali da esprimere entro
          trenta giorni dalla richiesta.
            3. In caso di urgenza  il  Consiglio  dei  ministri  puo'
          provvedere  senza  l'osservanza  delle  procedure di cui ai
          commi 1 e 2. I provvedimenti  in  tal  modo  adottati  sono
          sottoposti  all'esame  degli  organi  di cui ai commi 1 e 2
          entro  i  successivi  quindici  giorni.  Il  Consiglio  dei
          ministri  e' tenuto a riesaminare i provvedimenti in ordine
          ai quali siano stati espressi pareri negativi.
            4. Gli atti di indirizzo e  coordinamento,  gli  atti  di
          coordinamento  tecnico,  nonche'  le direttive adottate con
          deliberazione del Consiglio dei  ministri,  sono  trasmessi
          alle competenti Commissioni parlamentari.
            5.  Sono  abrogate  le  seguenti disposizioni concernenti
          funzioni di indirizzo e coordinamento dello Stato:
            a) l'articolo 3 legge 22 luglio 1975, n. 382;
            b)  l'articolo  4,  secondo  comma,   del   decreto   del
          Presidente  della  Repubblica  24  luglio  1977, n. 616, il
          primo comma del medesimo articolo limitatamente alle parole
          da: "nonche' la funzione di indirizzo" fino  a:  "n.382"  e
          alle parole "e con la Comunita' economica europea", nonche'
          il  terzo  comma  del medesimo articolo, limitatamente alle
          parole:  "impartisce  direttive   per   l'esercizio   delle
          funzioni  amministrative  delegate  alle  regioni, che sono
          tenute ad osservarle, ed";
            c) l'articolo 2, comma 3,  lettera  d),  della  legge  23
          agosto 1988, n.400, limitatamente alle parole: "gli atti di
          indirizzo  e  coordinamento  dell'attivita'  amministrativa
          delle  regioni   e,   nel   rispetto   delle   disposizioni
          statutarie,  delle regioni a statuto speciale e delle prov-
          ince autonome di Trento e Bolzano";
            d)  ?lettera  dichiarata  costituzionalmente  illegittima
          dalla  Corte  Costituzionale  con  sentenza  10-14 dicembre
          1998, n. 408 (Gazz. Uff. 16 dicembre  1998,  n.50  -  Serie
          speciale) n.d.r.?";
            e)  l'articolo  1,  comma  1, lettera hh), della legge 12
          gennaio 1991, n.  13.
            6. E' soppresso l'ultimo periodo  della  lettera  a)  del
          primo  comma  dell'articolo  17 della legge 16 maggio 1970,
          n.281.".
            - Gli  articoli  25  e  27  del  decreto  legislativo  19
          settembre   1994,   n.626   (Attuazione   delle   direttive
          89-391-CEE, 89-654-CEE, 89-655-CEE, 89-656-CEE, 90-269-CEE,
          90-270-CEE,  90-394-CEE   e   90-679-CEE   riguardanti   il
          miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori
          sul luogo di lavoro), sono i seguenti:
            "Art. 25. (Coordinamento).
            1. Con atto di indirizzo e coordinamento, da emanarsi, su
          proposta dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale
          e  della  sanita',  previa  deliberazione del Consiglio dei
          Ministri, entro un anno dalla data di entrata in vigore del
          presente decreto,  sono  individuati  criteri  al  fine  di
          assicurare  unita' ed omogeneita' di comportamenti in tutto
          il    territorio    nazionale    nell'applicazione    delle
          disposizioni   in   materia   di  sicurezza  e  salute  dei
          lavoratori e di radioprotezione.".
            "Art. 27. (Comitati regionali di coordinamento).
            1. Con atto di indirizzo  e  coordinamento,  da  emanarsi
          entro  un anno dalla data di entrata in vigore del presente
          decreto, sentita la Conferenza Stato-regioni,  su  proposta
          dei  Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della
          sanita', previa deliberazione del Consiglio  dei  Ministri,
          sono      individuati     criteri     generali     relativi
          all'individuazione di organi operanti nella  materia  della
          sicurezza  e  della  salute  sul luogo di lavoro al fine di
          realizzare  uniformita'  di  interventi  ed  il  necessario
          raccordo con la commissione consultiva permanente.
            2.   Alle   riunioni   della   Conferenza  Stato-regioni,
          convocate per i pareri di cui al  comma  1,  partecipano  i
          rappresentanti dell'ANCI, dell'UPI e dell'UNICEM.".
            - L'articolo 20 del citato decreto legislativo n. 626/94,
          e' il seguente:
            "Art. 20. (Organismi paritetici).
            1.  A  livello  territoriale  sono  costituiti  organismi
          paritetici tra le organizzazioni sindacali  dei  datori  di
          lavoro  e dei lavoratori, con funzioni di orientamento e di
          promozione  di  iniziative  formative  nei  confronti   dei
          lavoratori.  Tali  organismi  sono inoltre prima istanza di
          riferimento    in    merito    a     controversie     sorte
          sull'applicazione    dei    diritti    di   rappresentanza,
          informazione e formazione, previsti dalle norme vigenti.
            2. Sono fatti salvi, ai fini del comma 1,  gli  organismi
          bilaterali    o    partecipativi    previsti   da   accordi
          interconfederali, di categoria, nazionali,  territoriali  o
          aziendali.
            3.  Agli effetti dell'articolo 10 del decreto legislativo
          3 febbraio 1993, n. 29, gli organismi di  cui  al  comma  1
          sono  parificati  alla rappresentanza indicata nel medesimo
          articolo.".