Art. 7
              Comitato di igiene e sicurezza del lavoro
  1.  In sede locale l'Autorita' puo' istituire comitati di sicurezza
e  igiene  del  lavoro  presieduti  dall'Autorita'  stessa,  con   la
partecipazione di un rappresentante dell'Azienda unita' sanitaria lo-
cale  competente, e composti da rappresentanti dei datori di lavoro e
dei lavoratori, per la formulazione di proposte in ordine alle misure
di prevenzione e tutela per la sicurezza ed igiene del lavoro.