Art. 7.
                          P e r s o n a l e
  1.  I  rapporti di  lavoro  dei  dipendenti della  fondazione  sono
disciplinati dalle disposizioni  del codice civile e  dalle leggi sui
rapporti di lavoro subordinato  nell'impresa dal contratto collettivo
nazionale di lavoro.
  2. Fino alla stipulazione del primo contratto collettivo di lavoro,
al personale si applica il  trattamento economico e giuridico vigente
alla  data  di  entrata  in vigore  del  presente  decreto,  compresa
l'applicazione  di  eventuali   rinnovi  contrattuali  nel  frattempo
intercorsi per il comparto di appartenenza.
  3. La trasformazione di cui all'articolo 1 non costituisce causa di
risoluzione del rapporto  di lavoro con il  personale dipendente, che
abbia rapporto a tempo indeterminato in corso alla data di entrata in
vigore del presente decreto.
  4. I dipendenti conservano i diritti loro derivanti dall'anzianita'
raggiunta anteriormente  alla trasformazione. Il trattamento  di fine
rapporto del personale  di ruolo in servizio alla data  di entrata in
vigore  del presente  decreto resta  regolato dall'articolo  13 della
legge  20 marzo  1975, n.  70, fino  alla data  di istituzione  della
fondazione  e   gli  importi  maturati  da   ciascun  dipendente  per
trattamento  di   fine  rapporto  alla  data   di  istituzione  della
fondazione,   costituiscono   accantonamenti  rivalutabili   con   le
modalita' di  cui all'articolo  2120 del codice  civile; ai  fini del
trattamento previdenziale,  il medesimo personale puo'  optare, entro
tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per il
mantenimento dell'iscrizione in atto.
  5. Entro  tre mesi dalla  data di stipulazione del  primo contratto
collettivo di lavoro, il personale puo' optare per la permanenza alle
dipendenze di pubbliche amministrazioni,  ed e' pertanto collocato in
mobilita'. Ad  esso si applicano  le norme del decreto  legislativo 3
febbraio 1993,  n. 29,  e segnatamente dell'articolo  35, comma  8, e
successive modificazioni.
 
           Note all'art. 7:
            -   Il   testo   dell'art.   13   della  legge  20  marzo
          1975,  n.  70 (Disposizioni sul  riordinamento  degli  enti
          pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente)
          e' il seguente:
            "Art.  13  (Indennita' di  anzianita'). - All'atto  della
          cessazione  dal    servizio  spetta    al  personale    una
          indennita'    di anzianita',   a totale   carico dell'ente,
          pari    a  tanti    dodicesimi  dello     stipendio   annuo
          complessivo  in  godimento,  qualunque  sia  il  numero  di
          mensilita' in cui esso e' ripartito, quanti sono  gli  anni
          di servizio prestato.
            Per    servizio prestato  ai fini  del presente  articolo
          si    intende  quello  effettivamente      prestato   senza
          interruzione  presso    l'ente  di  appartenenza, nonche' i
          periodi la   cui valutazione  ai  fini  stessi  e'  ammessa
          esplicitamente  dalle  leggi vigenti,  nonche' i periodi di
          cui il regolamento del  singolo ente ammetta il riscatto  a
          carico totale del dipendente.
            La disposizione di cui al primo comma si applica anche al
          personale a  contratto  e,  proporzionalmente  alla  durata
          del   servizio,  al personale straordinario di cui all'art.
          6".
            - Il  testo  dell'art.  2120  del  codice  civile  e'  il
          seguente:
            "Art. 2120 (Disciplina del trattamento di fine rapporto).
          -  In  ogni  caso  di  cessazione  del rapporto   di lavoro
          subordinato, il prestatore di  lavoro  ha diritto   ad   un
          trattamento    di  fine   rapporto.   Tale trattamento   si
          calcola  sommando per  ciascun anno  di servizio  una quota
          pari    e  comunque    non  superiore  all'importo    della
          retribuzione  dovuta    per   l'anno  stesso   divisa   per
          13,5.  La    quota    e' proporzionalmente ridotta  per  le
          frazioni di anno, computandosi come mese intero le frazioni
          di mese uguali o superiori a quindici giorni.
            Salvo  diversa    previsione dei contratti collettivi  la
          retribuzione annua,   ai   fini del    comma    precedente,
          comprende  tutte   le  somme, compreso l'equivalente  delle
          prestazioni  in natura,   corrisposte in  dipendenza    del
          rapporto    di  lavoro   a titolo   non occasionale   e con
          esclusione di quanto e' corrisposto a  titolo  di  rimborso
          spese.
            In   caso   di sospensione  della  prestazione  di lavoro
          nel  corso dell'anno per una  delle cause di  cui  all'art.
          2110,    nonche'  in  caso  di   sospensione   totale     o
          parziale  per  la    quale   sia   prevista  l'integrazione
          salariale,  deve essere computato nella retribuzione di cui
          al  primo  comma   l'equivalente   della   retribuzione   a
          cui    il  lavoratore  avrebbe  avuto    diritto in caso di
          normale svolgimento del rapporto di lavoro.
            Il trattamento  di cui  al precedente  primo comma,   con
          esclusione della quota maturata nell'anno, e  incrementato,
          su  base  composta,  al  31  dicembre  di    ogni anno, con
          l'applicazione di  un tasso costituito dall'1,5 per   cento
          in  misura  fissa    e  dal  75  per    cento  dell'aumento
          dell'indice  dei prezzi  al  consumo  per le  famiglie   di
          operai    ed impiegati,   accertato   dall'ISTAT,  rispetto
          al  mese  di  dicembre dell'anno precedente.
            Ai fini  della applicazione  del tasso di   rivalutazione
          di     cui  al  comma  precedente  per  frazioni  di  anno,
          l'incremento dell'indice ISTAT e' quello    risultante  nel
          mese    di  cessazione  del rapporto   di lavoro rispetto a
          quello di dicembre  dell'anno precedente. Le   frazioni  di
          mese   uguali o  superiori a  quindici giorni  si computano
          come mese intero.
            Il prestatore di lavoro, con almeno otto anni di servizio
          presso le stesso datore   di lavoro,  puo'    chiedere,  in
          costanza  di   rapporto di lavoro,  una  anticipazione  non
          superiore   al  70  per  cento  sul trattamento cui avrebbe
          diritto nel caso di   cessazione  del  rapporto  alla  data
          della richiesta.
            Le  richieste sono soddisfatte annualmente entro i limiti
          del 10 per cento degli aventi titolo, di cui al  precedente
          comma,  e  comunque  del  4 per cento del numero totale dei
          dipendenti.
            La  richiesta  deve  essere giustificata dalla necessita'
          di:
            a) eventuali spese sanitarie   per terapie  e  interventi
          straordinari   riconosciuti   dalle   competenti  strutture
          pubbliche;
            b) acquisto della  prima casa di abitazione per  se'    o
          per i figli, documentato con atto notarile.
            L'anticipazione puo' essere  ottenuta una sola volta  nel
          corso  del  rapporto   di   lavoro e   viene   detratta,  a
          tutti gli  effetti,  dal trattamento di fine rapporto.
            Nell'ipotesi   di   cui    all'art.    2122  la    stessa
          anticipazione    e' detratta dall'indennita' prevista dalla
          norma medesima.
            Condizioni di miglior favore  possono essere previste dai
          contratti collettivi  o da  atti  individuali. I  contratti
          collettivi    possono  altresi'    stabilire  criteri    di
          priorita'      per  l'accoglimento     delle  richieste  di
          anticipazione".
            -  Il   testo dell'art.   35,   comma   8,   del  decreto
          legislativo    3 febbraio  1993, n.  29  (Razionalizzazione
          dell'organizzazione    delle  amministrazioni  pubbliche  e
          revisione  della disciplina in materia di pubblico impiego,
          a  norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n.  421),
          e' il seguente:
            "Art.    35  (Eccedenze    di  personale    e   mobilita'
          collettiva).   -    8.    Dalla  data  di  collocamento  in
          disponibilita'  restano  sospese  tutte   le   obbligazioni
          inerenti    al rapporto   di   lavoro  e il  lavoratore  ha
          diritto ad  una indennita'  pari all'80 per    cento  dello
          stipendio  e  dell'indennita'   integrativa speciale,   con
          esclusione di   qualsiasi altro   emolumento    retributivo
          comunque   denominato,     per    la    durata  massima  di
          ventiquattro mesi.  I periodi di godimento  dell'indennita'
          sono    riconosciuti   ai fini   della  determinazione  dei
          requisiti  di accesso alla  pensione e della  misura  della
          stessa.   E' riconosciuto altresi'  il  diritto all'assegno
          per   il   nucleo familiare   di    cui  all'art.  2    del
          decreto-legge  13    marzo  1988,  n. 69,   convertito, con
          modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153".