Art. 7. Norme finali e transitorie 1. Le aziende unita' sanitarie locali provvedono a comunicare ai medici di medicina generale ed ai pediatri di libera scelta i contenuti del presente regolamento e le specifiche modalita' di applicazione. 2. Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento le aziende unita' sanitarie locali sottopongono a verifica le attestazioni di esenzione gia' rilasciate ai sensi del decreto ministeriale 1 febbraio 1991 e comunicano agli interessati la conferma del diritto all'esenzione, la sua cessazione o l'esigenza di ulteriori accertamenti. Nei casi di conferma del diritto all'esenzione le azienda unita' sanitarie locali comunicano altresi' le prestazioni fruibili in regime di esenzione dalla partecipazione al costo ai sensi del presente regolamento. Nei casi in cui la conferma del diritto all'esenzione sia subordinata ad ulteriori accertamenti, i soggetti interessati hanno diritto alla fruizione in esenzione dalla partecipazione al costo delle prestazioni individuate dal decreto ministeriale 1 febbraio 1991 per la specifica forma morbosa o condizione, fino al completamento degli accertamenti e comunque non oltre i sessanta giorni successivi alla predetta comunicazione dell'azienda. 3. Fatto salvo quanto previsto al comma 4, le attestazioni di esenzione gia' rilasciate ai sensi del decreto ministeriale 1 febbraio 1991 ' riferite a malattie e condizioni non incluse nell'allegato 1 al presente regolamento, cessano di avere efficacia a decorrere dalla comunicazione dell'azienda unita' sanitaria locale e comunque non oltre il centoventesimo giorno dalla data di entra in vigore del presente regolamento. Fino a tale data le attestazioni danno diritto alla fruizione in regime di esenzione dalla partecipazione al costo delle relative prestazioni individuate dal decreto ministeriale 1 febbraio 1991. 4. Fino all'emanazione del regolamento di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124, le attestazioni di esenzione gia' rilasciate per: Angioedema ereditario, Dermatomiosite, Pemfigo e penifigoidi, Anemie congenite, Fenilchetonuria ed errori congeniti del metabolismo, Miopatie congenite, Malattia di Hansen, Sindrome di Turner, Spasticita' da cerebropatia e Retinite pigmentosa, danno diritto alla fruizione in regime di esenzione dalla partecipazione al costo delle relative prestazioni individuate dal decreto ministeriale 1 febbraio 1991. 5. Le disposizioni del presente regolamento saranno adeguate sulla base della disciplina da emanarsi ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124, anche per quanto riguarda il trattamento dei dati personali. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 28 maggio 1999 Il Ministro: BINDI Visto, il Guardasigilli: DILIBERTO Registrato alla Corte dei conti l'8 settembre 1999 Registro n. 2 Sanita', foglio n. 75
Note all'art. 7: - Per il testo del decreto ministeriale 1 febbraio 1991 vedi le note al preambolo. - Per il testo dell'articolo 5 del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124, vedi nota al titolo. - Per il testo dell'articolo 6 del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124, vedi nota all'art. 5.