Art. 7. Disposizioni finali e transitorie 1. Il collegio sindacale dei soggetti indicati all'articolo 1, verifica il rispetto delle disposizioni contenute nel presente decreto e nei provvedimenti emanati ai sensi di esso. Il collegio sindacale informa senza indugio l'UIC di tutti gli atti o fatti, di cui venga a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti, che costituiscono una violazione delle disposizioni medesime. L'UIC, d'intesa con le autorita' competenti, stabilisce modalita' e termini per la trasmissione delle informazioni. 2. Ai promotori finanziari previsti dall'articolo 31 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e agli agenti di assicurazione iscritti nell'albo previsto dalla legge 7 febbraio 1979, n. 48, si applica l'obbligo di segnalazione previsto dall'articolo 3 della legge n. 197/1991. Le segnalazioni di operazioni sospette vanno trasmesse all'intermediario per il quale il segnalante agisce. 3. I regolamenti ministeriali previsti dal presente decreto sono adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. 4. I provvedimenti attuativi delle disposizioni contenute nel presente decreto sono emanati, in sede di prima applicazione, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del decreto stesso. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 25 settembre 1999 CIAMPI D'Alema , Presidente del Consiglio dei Ministri Amato , Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica Diliberto, Ministro della giustizia Russo Jervolino, Ministro dell'interno Visco, Ministro delle finanze Visto, il Guardasigilli: Diliberto
Note all'art. 7: - L'art. 31 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52), cosi' recita: "Art. 31 (Promotori finanziari). - 1. Per l'offerta fuori sede, i soggetti abilitati si avvalgono di promotori finanziari. 2. E' promotore finanziario la persona fisica che, in qualita' di dipendente, agente o mandatario, esercita professionalmente l'offerta fuori sede. L'attivita' di promotore finanziario e' svolta esclusivamente nell'interesse di un solo soggetto. 3. Il soggetto abilitato che conferisce l'incarico e' responsabile in solido dei danni arrecati a terzi dal promotore finanziario, anche se tali danni siano conseguenti a responsabilita' accertata in sede penale. 4. E' istituito presso la Consob l'albo unico nazionale dei promotori finanziari. Per la tenuta dell'albo, la Consob puo' avvalersi della collaborazione di un organismo individuato dalle associazioni professionali dei promotori finanziari e dei soggetti abilitati. 5. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con regolamento adottato sentita la Consob, determina i requisiti di onorabilita' e di professionalita' per l'iscrizione all'albo previsto dal comma 4. I requisiti di professionalita' per l'iscrizione all'albo sono accertati sulla base di rigorosi criteri valutativi che tengano conto della pregressa esperienza professionale, validamente documentata, ovvero sulla base di prove valutative indette dalla Consob. 6. La Consob disciplina, con regolamento: a) l'istituzione e il funzionamento su base territoriale di commissioni per l'albo dei promotori finanziari. Le commissioni si avvalgono per il proprio funzionamento delle strutture delle Camere di commercio, industria e artigianato. Le commissioni deliberano le iscrizioni negli elenchi territoriali dei soggetti iscritti all'albo previsto dal comma 4, curano i relativi aggiornamenti, esercitano compiti di natura disciplinare e assolvono le altre finzioni a esse affidate; b) le modalita' di formazione dell'albo previsto dal comma 4 e le relative forme di pubblicita'; c) i compiti dell'organismo indicato nel comma 4 e gli obblighi cui lo stesso e' soggetto; d) le attivita' incompatibili con l'esercizio dell'attivita' di promotore finanziario; e) le modalita' per l'iscrizione all'albo previsto dal comma 4 dei soggetti che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono iscritti all'albo previsto dall'art. 23, comma 4, del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415; f) le regole di presentazione e di comportamento che i promotori finanziari devono osservare nei rapporti con la clientela; g) le modalita' di tenuta della documentazione concernente l'attivita' svolta; h) le violazioni alle quali si applicano le sanzioni previste dall'art. 196, comma 1. 7. La Consob puo' chiedere ai promotori finanziari o ai soggetti che si avvalgono di promotori finanziari la comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti fissando i relativi termini. Essa puo' inoltre effettuare ispezioni e richiedere l'esibizione di documenti e il compimento degli atti ritenuti necessari". - Il titolo della legge 7 febbraio 1979, n. 48, e' il seguente: "Istituzione e funzionamento dell'albo nazionale degli agenti di assicurazione". - Per il testo dell'art. 3 del citato decreto-legge n. 143 del 1991, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 197 del 1991, si veda nelle note all'art. 4. - L'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), cosi' recita: "3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione".