Art. 7.
                  Disposizioni finali e transitorie

  1.  Il  collegio  sindacale  dei  soggetti indicati all'articolo 1,
verifica  il  rispetto  delle  disposizioni  contenute  nel  presente
decreto  e  nei  provvedimenti  emanati ai sensi di esso. Il collegio
sindacale  informa  senza indugio l'UIC di tutti gli atti o fatti, di
cui  venga  a  conoscenza  nell'esercizio  dei  propri  compiti,  che
costituiscono  una  violazione  delle  disposizioni  medesime. L'UIC,
d'intesa  con le autorita' competenti, stabilisce modalita' e termini
per la trasmissione delle informazioni.
  2.  Ai  promotori  finanziari previsti dall'articolo 31 del decreto
legislativo  24  febbraio 1998, n. 58, e agli agenti di assicurazione
iscritti  nell'albo  previsto  dalla legge 7 febbraio 1979, n. 48, si
applica  l'obbligo  di  segnalazione  previsto  dall'articolo 3 della
legge  n.  197/1991.  Le  segnalazioni  di  operazioni sospette vanno
trasmesse all'intermediario per il quale il segnalante agisce.
  3.  I  regolamenti  ministeriali previsti dal presente decreto sono
adottati  ai  sensi  dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400.
  4.  I  provvedimenti  attuativi  delle  disposizioni  contenute nel
presente  decreto  sono emanati, in sede di prima applicazione, entro
centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del decreto stesso.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

    Dato a Roma, addi' 25 settembre 1999
                               CIAMPI
                                             D'Alema , Presidente del
                                               Consiglio dei Ministri
                                         Amato , Ministro del tesoro,
                        del bilancio e della programmazione economica
                                  Diliberto, Ministro della giustizia
                               Russo Jervolino, Ministro dell'interno
                                        Visco, Ministro delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Diliberto
 
           Note all'art. 7:
            - L'art. 31 del decreto legislativo  24 febbraio 1998, n.
          58  (Testo  unico  delle    disposizioni  in   materia   di
          intermediazione  finanziaria,  ai sensi degli articoli  8 e
          21 della legge 6  febbraio 1996, n. 52), cosi' recita:
            "Art. 31 (Promotori   finanziari).  -  1.  Per  l'offerta
          fuori  sede, i soggetti abilitati si avvalgono di promotori
          finanziari.
            2. E' promotore  finanziario la persona fisica che,    in
          qualita'  di  dipendente,  agente  o  mandatario,  esercita
          professionalmente l'offerta fuori   sede.  L'attivita'   di
          promotore     finanziario    e'      svolta  esclusivamente
          nell'interesse di un solo soggetto.
            3.  Il  soggetto abilitato   che conferisce l'incarico e'
          responsabile in solido  dei  danni  arrecati  a  terzi  dal
          promotore   finanziario,   anche   se  tali  danni    siano
          conseguenti a responsabilita'  accertata in sede penale.
            4.  E'   istituito   presso   la Consob   l'albo    unico
          nazionale    dei promotori   finanziari.   Per   la  tenuta
          dell'albo,     la     Consob     puo'  avvalersi      della
          collaborazione    di    un    organismo individuato   dalle
          associazioni professionali   dei promotori    finanziari  e
          dei soggetti abilitati.
            5.    Il  Ministro   del tesoro,   del bilancio   e della
          programmazione  economica,  con      regolamento   adottato
          sentita  la Consob,  determina i requisiti  di onorabilita'
          e  di  professionalita' per  l'iscrizione all'albo previsto
          dal  comma  4.    I  requisiti  di    professionalita'  per
          l'iscrizione  all'albo    sono  accertati  sulla  base   di
          rigorosi criteri valutativi     che      tengano      conto
          della     pregressa   esperienza professionale, validamente
          documentata, ovvero    sulla  base    di  prove  valutative
          indette dalla Consob.
             6. La Consob disciplina, con regolamento:
            a)    l'istituzione    e   il   funzionamento   su   base
          territoriale  di commissioni per   l'albo  dei    promotori
          finanziari.  Le    commissioni si avvalgono per  il proprio
          funzionamento delle  strutture delle Camere  di  commercio,
          industria  e  artigianato.  Le    commissioni deliberano le
          iscrizioni  negli  elenchi  territoriali     dei   soggetti
          iscritti  all'albo  previsto    dal  comma    4, curano   i
          relativi    aggiornamenti,  esercitano  compiti  di  natura
          disciplinare   e  assolvono  le  altre    finzioni  a  esse
          affidate;
            b) le modalita'   di formazione  dell'albo  previsto  dal
          comma  4 e le relative forme di pubblicita';
            c)  i  compiti  dell'organismo indicato nel comma 4 e gli
          obblighi cui lo stesso e' soggetto;
            d)    le  attivita'    incompatibili  con     l'esercizio
          dell'attivita'  di promotore finanziario;
            e)  le  modalita' per l'iscrizione  all'albo previsto dal
          comma 4 dei soggetti che,  alla data di  entrata in  vigore
          del    presente  decreto, sono iscritti   all'albo previsto
          dall'art.  23, comma 4,  del decreto legislativo 23  luglio
          1996, n. 415;
            f) le  regole di presentazione  e di comportamento che  i
          promotori  finanziari  devono osservare nei rapporti con la
          clientela;
            g)  le   modalita'  di  tenuta   della     documentazione
          concernente l'attivita' svolta;
            h)  le violazioni  alle  quali si  applicano  le sanzioni
          previste dall'art. 196, comma 1.
            7.  La    Consob puo' chiedere  ai promotori finanziari o
          ai soggetti che si avvalgono   di promotori  finanziari  la
          comunicazione    di  dati e notizie e   la trasmissione  di
          atti e   documenti fissando   i  relativi  termini.    Essa
          puo'    inoltre   effettuare   ispezioni     e   richiedere
          l'esibizione  di  documenti  e  il  compimento  degli  atti
          ritenuti necessari".
            - Il  titolo della legge  7 febbraio 1979,  n. 48, e'  il
          seguente:     "Istituzione    e  funzionamento    dell'albo
          nazionale  degli agenti  di assicurazione".
            - Per  il testo  dell'art. 3  del citato    decreto-legge
          n.    143  del  1991,  convertito, con modificazioni, dalla
          legge n. 197 del 1991, si veda nelle note all'art. 4.
            -  L'art.  17,   comma   3,   della   legge   23   agosto
          1988,    n.    400 (Disciplina dell'attivita' di Governo  e
          ordinamento della Presidenza del Consiglio  dei  Ministri),
          cosi' recita:
            "3.  Con   decreto ministeriale  possono essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del  Ministro o  di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,    quando la   legge
          espressamente conferisca  tale potere.   Tali  regolamenti,
          per  materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
          adottati con  decreti  interministeriali,   ferma  restando
          la  necessita'   di   apposita   autorizzazione   da  parte
          della     legge.     I   regolamenti      ministeriali   ed
          interministeriali   non possono  dettare norme contrarie  a
          quelle dei  regolamenti emanati dal  Governo. Essi  debbono
          essere    comunicati  al    Presidente  del Consiglio   dei
          Ministri prima della loro emanazione".