Art. 7.
               Revoca del provvedimento di concessione

  1.  Qualora  risulti  che  la  concessione  del contributo e' stata
determinata   da   elementi   contenuti   nella   domanda   o   nella
documentazione  allegata alla stessa non rispondenti alla realta', il
provvedimento di concessione e' revocato.
  2.  La  revoca  dei  contributi  comporta  l'obbligo  a  carico dei
soggetti  beneficiari  di  restituire,  entro  i  termini fissati nel
provvedimento   stesso,   l'intero  ammontare  percepito,  rivalutato
secondo  gli  indici  ufficiali  ISTAT  di inflazione in rapporto "ai
prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati", oltre agli
interessi  corrispettivi  al tasso legale, nonche' l'esclusione dalla
partecipazione  alla  distribuzione  dei  contributi  per  i tre anni
successivi all'accertamento della non rispondenza di cui al comma 1.
  3.  Il recupero dei contributi erogati e' disposto con le modalita'
di  cui  all'articolo  2  del testo unico delle disposizioni di legge
relative  alla  riscossione  delle  entrate patrimoniali dello Stato,
approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Roma, 21 settembre 1999
                                      Il Ministro delle comunicazioni
                                                  Cardinale
Il Ministro del tesoro, del bilancio
  e della programmazione economica
                Amato
 Visto, il Guardasigilli: Diliberto
  Registrato alla Corte dei conti il 21 ottobre 1999
  Registro n. 6 Comunicazioni, foglio n. 97
 
           Nota all'art. 7:
            -  Il testo dell'art. 2 del regio decreto 14 aprile 1910,
          n.  639,  di  approvazione     del  testo     unico   delle
          disposizioni  di    legge  relative  alla riscossione delle
          entrate patrimoniali, e' il seguente:
            "Art. 2. - Il procedimento di coazione  comincia  con  la
          ingiunzione,  la   quale    consiste   nell'ordine,  emesso
          dal    competente  ufficio dell'ente creditore,  di  pagare
          entro    trenta giorni, sotto pena degli atti esecutivi, la
          somma dovuta.
            La ingiunzione e' vidimata e  resa esecutoria dal pretore
          nella cui giurisdizione risiede l'ufficio  che    l'emette,
          qualunque  sia la somma dovuta;  ed  e'  notificata,  nella
          firma   delle   citazioni,   da   un ufficiale  giudiziario
          addetto  alla pretura  o da un  usciere addetto all'Ufficio
          di conciliazione.
            L'ufficiale giudiziario   o l'usciere  dell'Ufficio    di
          conciliazione   deve   restituire   all'Ufficio   emittente
          l'originale ingiunzione, munita del certificato di eseguita
          notificazione.
            Per    la intimazione   ai  debitori d'ignoto  domicilio,
          residenza    o  dimora,  o    residenti  all'estero,   sono
          applicabili   le norme stabilite dalla procedura civile per
          le citazioni.
            Per  la   effettuata    notificazione   e'    corrisposta
          all'ufficiale giudiziario  o  all'usciere del  conciliatore
          la    meta'  dei    diritti  spettanti,  giusta  la tariffa
          vigente, agli ufficiali giudiziari delle preture".