Art. 7. Revoca del provvedimento di concessione 1. Qualora risulti che la concessione del contributo e' stata determinata da elementi contenuti nella domanda o nella documentazione allegata alla stessa non rispondenti alla realta', il provvedimento di concessione e' revocato. 2. La revoca dei contributi comporta l'obbligo a carico dei soggetti beneficiari di restituire, entro i termini fissati nel provvedimento stesso, l'intero ammontare percepito, rivalutato secondo gli indici ufficiali ISTAT di inflazione in rapporto "ai prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati", oltre agli interessi corrispettivi al tasso legale, nonche' l'esclusione dalla partecipazione alla distribuzione dei contributi per i tre anni successivi all'accertamento della non rispondenza di cui al comma 1. 3. Il recupero dei contributi erogati e' disposto con le modalita' di cui all'articolo 2 del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 21 settembre 1999 Il Ministro delle comunicazioni Cardinale Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica Amato Visto, il Guardasigilli: Diliberto Registrato alla Corte dei conti il 21 ottobre 1999 Registro n. 6 Comunicazioni, foglio n. 97
Nota all'art. 7: - Il testo dell'art. 2 del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, di approvazione del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali, e' il seguente: "Art. 2. - Il procedimento di coazione comincia con la ingiunzione, la quale consiste nell'ordine, emesso dal competente ufficio dell'ente creditore, di pagare entro trenta giorni, sotto pena degli atti esecutivi, la somma dovuta. La ingiunzione e' vidimata e resa esecutoria dal pretore nella cui giurisdizione risiede l'ufficio che l'emette, qualunque sia la somma dovuta; ed e' notificata, nella firma delle citazioni, da un ufficiale giudiziario addetto alla pretura o da un usciere addetto all'Ufficio di conciliazione. L'ufficiale giudiziario o l'usciere dell'Ufficio di conciliazione deve restituire all'Ufficio emittente l'originale ingiunzione, munita del certificato di eseguita notificazione. Per la intimazione ai debitori d'ignoto domicilio, residenza o dimora, o residenti all'estero, sono applicabili le norme stabilite dalla procedura civile per le citazioni. Per la effettuata notificazione e' corrisposta all'ufficiale giudiziario o all'usciere del conciliatore la meta' dei diritti spettanti, giusta la tariffa vigente, agli ufficiali giudiziari delle preture".