Art. 7.


Pagamento   dell'IVA   al   momento  dell'effettiva  riscossione  del
                            corrispettivo


  1.  Le disposizioni dell'articolo 6, quinto comma, secondo periodo,
del  decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
si  applicano  anche  alle  cessioni  di  beni ed alle prestazioni di
servizi  effettuate  nei  confronti  di  cessionari o committenti che
agiscono  nell'esercizio  di  impresa,  arte o professione. L'imposta
diviene,  comunque,  esigibile dopo il decorso di un anno dal momento
di  effettuazione dell'operazione; il limite temporale non si applica
nel  caso  in  cui il cessionario o il committente, prima del decorso
del termine annuale, sia stato assoggettato a procedure concorsuali o
esecutive.  Le  disposizioni del presente comma non si applicano alle
operazioni  effettuate  dai  soggetti  che  si  avvalgono  di  regimi
speciali  di  applicazione dell'imposta, (( ne' )) a quelle fatte nei
confronti   di  cessionari  o  committenti  che  assolvono  l'imposta
mediante  l'applicazione dell'inversione contabile. Per le operazioni
di  cui al presente comma la fattura reca l'annotazione che si tratta
di   operazione   con   imposta   ad   esigibilita'   differita,  con
l'indicazione  della relativa norma; in mancanza di tale annotazione,
si  applicano  le  disposizioni  dell'articolo 6, quinto comma, primo
periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633.
  2.  L'efficacia delle disposizioni di cui al comma 1 e' subordinata
alla  preventiva  autorizzazione comunitaria prevista dalla direttiva
2006/112/Ce  del  Consiglio,  del  28  novembre 2006. Con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze e' stabilito, sulla base della
predetta  autorizzazione  e  delle  risorse  derivanti  dal  presente
decreto,  il  volume  d'affari  dei contribuenti nei cui confronti e'
applicabile   la   disposizione   del  comma  1  nonche'  ogni  altra
disposizione di attuazione del presente articolo.
 
          Riferimenti normativi:
             - Si riporta il testo vigente dell'art. 6, quinto comma,
          del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 26 ottobre
          1972,   n.   633,   recante   «Istituzione   e   disciplina
          dell'imposta sul valore aggiunto»:
              «5.  L'imposta  relativa  alle cessioni di beni ed alle
          prestazioni di servizi diviene esigibile nel momento in cui
          le   operazioni   si   considerano  effettuate  secondo  le
          disposizioni  dei  commi  precedenti e l'imposta e' versata
          con  le  modalita'  e  nei  termini  stabiliti  nel  titolo
          secondo. Tuttavia per le cessioni dei prodotti farmaceutici
          indicati  nel  numero  114) della terza parte dell'allegata
          tabella  A  effettuate  dai  farmacisti, per le cessioni di
          beni  e  le  prestazioni  di  servizi  ai soci, associati o
          partecipanti,  di  cui  al  quarto  comma  dell'articolo 4,
          nonche'  per  quelle  fatte  allo  Stato, agli organi dello
          Stato ancorche' dotati di personalita' giuridica, agli enti
          pubblici  territoriali e ai consorzi tra essi costituiti ai
          sensi  dell'articolo 25 della legge 8 giugno 1990, n. 142 ,
          alle   camere   di   commercio,  industria,  artigianato  e
          agricoltura,   agli   istituti  universitari,  alle  unita'
          sanitarie locali, agli enti ospedalieri, agli enti pubblici
          di ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifico,
          agli  enti  pubblici di assistenza e beneficenza e a quelli
          di  previdenza,  l'imposta  diviene  esigibile all'atto del
          pagamento  dei relativi corrispettivi, salva la facolta' di
          applicare   le  disposizioni  del  primo  periodo.  Per  le
          cessioni  di  beni  di  cui  all'articolo 21, quarto comma,
          quarto   periodo,  l'imposta  diviene  esigibile  nel  mese
          successivo a quello della loro effettuazione.».
             La  direttiva 2006/112/Ce del Consiglio, del 28 novembre
          2006,  reca  «Sistema comune d'imposta sul valore aggiunto»
          e' pubblicata nella G.U.U.E dell'11 dicembre 2006, n. 347.