Art. 7. Direzione generale per il paesaggio, le belle arti, l'architettura e l'arte contemporanee (( 1. La Direzione generale per il paesaggio, le belle arti, l'architettura e l'arte contemporanee svolge le funzioni e i compiti, non attribuiti alle direzioni regionali ed ai soprintendenti di settore ai sensi delle disposizioni in materia, relativi alla tutela dei beni architettonici, alla qualita' ed alla tutela del paesaggio, alla tutela dei beni storici, artistici ed etnoantropologici, ivi compresi i dipinti murali e gli apparati decorativi, alla qualita' architettonica ed urbanistica ed alla promozione dell'arte contemporanea. 2. In particolare, il Direttore generale: a) esprime il parere, per il settore di competenza, sui programmi annuali e pluriennali di intervento proposti dai direttori regionali, sulla base dei dati del monitoraggio dei flussi finanziari forniti dalla Direzione generale per l'organizzazione, gli affari generali, l'innovazione, il bilancio ed il personale; b) elabora, anche su proposta dei direttori regionali, i programmi concernenti studi, ricerche ed iniziative scientifiche in tema di inventariazione e catalogazione dei beni architettonici, paesaggistici, storici, artistici ed etnoantropologici; c) esprime la volonta' dell'amministrazione nell'ambito delle determinazioni interministeriali concernenti il pagamento di imposte mediante cessione di beni immobili di interesse architettonico, storico, artistico ed etnoantropologico; d) irroga le sanzioni ripristinatorie e pecuniarie previste dal Codice, secondo le modalita' da esso definite, per la violazione delle disposizioni in materia di beni architettonici, paesaggistici, storici, artistici ed etnoantropologici; e) autorizza il prestito di beni storici, artistici ed etnoantropologici per mostre od esposizioni sul territorio nazionale o all'estero, ai sensi dell'art. 48, comma 1, del Codice, anche nel rispetto degli accordi di cui all'art. 8, comma 2, lettera c), e delle linee guida di cui al medesimo art. 8, comma 3, fatte salve, in ogni caso, le prioritarie esigenze della tutela; f) dichiara, ai sensi dell'art. 48, comma 6, del Codice, ed ai fini dell'applicazione delle agevolazioni fiscali ivi previste, il rilevante interesse culturale o scientifico di mostre od esposizioni di beni storici, artistici ed etnoantropologici e di ogni altra iniziativa a carattere culturale che abbia ad oggetto i beni medesimi, anche nel rispetto degli accordi di cui all'art. 8, comma 2, lettera c), e delle linee guida di cui al medesimo art. 8, comma 3, fatte salve, in ogni caso, le prioritarie esigenze della tutela; g) adotta i provvedimenti in materia di acquisizioni coattive di beni culturali nel settore di competenza a titolo di prelazione, di acquisto all'esportazione o di espropriazione, ai sensi degli articoli 60, 70, 95, 96 e 98 del Codice; h) adotta i provvedimenti di competenza dell'amministrazione centrale in materia di circolazione di cose e beni culturali in ambito internazionale, tra i quali quelli di cui agli articoli 65, comma 2, lettera b), 68, comma 4, 71, comma 4, 76, comma 2, lettera e), e 82 del Codice; i) predispone ed aggiorna, sentiti i competenti organi consultivi, gli indirizzi di carattere generale cui si attengono gli uffici di esportazione nella valutazione circa il rilascio o il rifiuto dell'attestato di libera circolazione, ai sensi dell'art. 68 del Codice; l) esprime le determinazioni dell'amministrazione, concordate con le direzioni generali competenti, in sede di conferenza di servizio nei procedimenti di valutazione di impatto ambientale per interventi di carattere intersettoriale, di dimensione sovraregionale; m) istruisce, acquisite le valutazioni delle direzioni generali competenti, i procedimenti di valutazione di impatto ambientale ed esprime il parere per le successive determinazioni del Ministro; n) esprime il parere sulla proposta del direttore regionale competente, ai fini della stipulazione, da parte del Ministro, delle intese di cui all'art. 143, comma 2, del Codice; o) concorda, d'intesa con il direttore regionale competente, la proposta per l'approvazione in via sostitutiva, da parte del Ministro, del piano paesaggistico limitatamente ai beni paesaggistici di cui all'art. 143, comma 1, lettere b), c) e d), del Codice; p) ai sensi dell'art. 141 del Codice adotta, sentiti i Direttori regionali competenti, la dichiarazione di notevole interesse pubblico relativamente ai beni paesaggistici che insistano su un territorio appartenente a piu' regioni; q) promuove la qualita' del progetto e dell'opera architettonica e urbanistica; partecipa all'ideazione di opere pubbliche o fornisce consulenza alla loro progettazione, con particolare riguardo alle opere destinate ad attivita' culturali o a quelle che incidano in modo particolare sulla qualita' del contesto storico-artistico e paesaggistico-ambientale; r) dichiara l'importante carattere artistico delle opere di architettura contemporanea, ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, e dell'art. 37 del Codice; s) ammette ai contributi economici le opere architettoniche dichiarate di importante carattere artistico e gli interventi riconosciuti di particolare qualita' architettonica e urbanistica ai sensi dell'art. 37 del Codice; t) promuove la formazione, in collaborazione con le universita', le regioni e gli enti locali, in materia di conoscenza della cultura e della qualita' architettonica, urbanistica e del paesaggio, nonche' dell'arte contemporanea; u) promuove la conoscenza dell'arte contemporanea italiana all'estero, fatte salve le competenze del Ministero degli affari esteri e d'intesa con il medesimo; v) diffonde la conoscenza dell'arte contemporanea e valorizza, anche mediante concorsi, le opere di giovani artisti; z) esercita la vigilanza sulla Fondazione La Triennale di Milano e sulla Fondazione La Quadriennale di Roma; aa) esprime alla Direzione generale per il cinema le valutazioni di competenza ai fini dell'esercizio della vigilanza sulla Fondazione La Biennale di Venezia; bb) fornisce per le materie di competenza il supporto e la consulenza tecnico-scientifica alle direzioni regionali e alle soprintendenze; cc) decide, per i settori di competenza, i ricorsi amministrativi previsti agli articoli 16, 47, 69 e 128 del Codice. 3. La Direzione generale per il paesaggio, le belle arti, l'architettura e l'arte contemporanee esercita il coordinamento e la vigilanza, anche ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione, delle relative proposte di variazione e del conto consuntivo, sulla Soprintendenza speciale per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico e per il polo museale della citta' di Venezia e dei comuni della Gronda lagunare, sulla Soprintendenza speciale per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico e per il polo museale della citta' di Napoli, sulla Soprintendenza speciale per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico e per il polo museale della citta' di Roma, sulla Soprintendenza speciale per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico e per il polo museale della citta' di Firenze e sull'Istituto centrale per la demoetnoantropologia. 4. La Direzione generale per il paesaggio, le belle arti, l'architettura e l'arte contemporanee costituisce centro di responsabilita' amministrativa ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, e successive modificazioni, ed e' responsabile per l'attuazione dei piani gestionali di competenza della stessa. 5. La Direzione generale per il paesaggio, le belle arti, l'architettura e l'arte contemporanee si articola in dodici uffici dirigenziali di livello non generale, compresi gli Istituti dotati di autonomia speciale, l'Istituto centrale per la demoetnoantropologia e gli Istituti nazionali. Con riguardo alle attivita' di valorizzazione, restano ferme le competenze della Direzione generale per la valorizzazione del patrimonio culturale. ))