Art. 7. Verifiche e rapporti 1. Il GSE, in collaborazione con Terna, verifica, anche attraverso controlli a campione, la veridicita' e coerenza delle comunicazioni di cui all'art. 5, commi 2, 3 e 5. 2. Il GSE segnala all'Autorita' eventuali inadempimenti o dichiarazioni mendaci da parte di imprese di vendita e produttori. 3. Il GSE trasmette, entro il 30 giugno di ogni anno, a decorrere dal 2011, al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e all'Autorita' un rapporto relativo all'attuazione del sistema previsto all'art. 5, comma 6 e contenente la raccolta delle informazioni di cui all'art. 5, comma 3.