Art. 7.


                        Verifiche e rapporti


  1.  Il GSE, in collaborazione con Terna, verifica, anche attraverso
controlli  a  campione, la veridicita' e coerenza delle comunicazioni
di cui all'art. 5, commi 2, 3 e 5.
  2.   Il   GSE   segnala  all'Autorita'  eventuali  inadempimenti  o
dichiarazioni mendaci da parte di imprese di vendita e produttori.
  3.  Il  GSE trasmette, entro il 30 giugno di ogni anno, a decorrere
dal  2011,  al  Ministero  dello  sviluppo  economico,  al  Ministero
dell'ambiente   e   della   tutela   del  territorio  e  del  mare  e
all'Autorita'   un   rapporto  relativo  all'attuazione  del  sistema
previsto   all'art.  5,  comma  6  e  contenente  la  raccolta  delle
informazioni di cui all'art. 5, comma 3.