Art. 7 Presenza dei medesimi nominativi in piu' elenchi 1. E' consentita la presenza di un medesimo nominativo in piu' di uno degli elenchi indicati negli articoli 2, 3, 4 e 6, purche' l'ente risulti in possesso di tutti i requisiti che ne legittimano la presenza in ciascuno di essi. 2. I nominativi presenti in piu' elenchi partecipano al riparto della quota del cinque per mille in ragione delle scelte dirette operate nei rispettivi elenchi. 3. Un ente presente in piu' elenchi, qualora venga escluso da uno di tali elenchi perde il diritto a fruire delle preferenze ricevute nell'elenco da cui e' stato cancellato. 4. La previsione di cui al comma 3 si applica anche per gli esercizi finanziari 2006, 2007, 2008 e 2009.