Art. 7 Adempimenti delle Strutture di controllo 1. Le Strutture di controllo autorizzate e i Consorzi delegati sono tenuti ad istituire i registri di carico e di distribuzione delle fascette sui quali annotare cronologicamente i movimenti avvenuti, con riferimento alle relative note di consegna, suddivisi per tipo di fascetta per ciascuna tipologia di vino D.O.C.G. o D.O.C.. 2. In caso di avvicendamento tra Strutture di controllo per la medesima D.O., la Struttura uscente, ove non abbia delegato il Consorzio di tutela, consegna il quantitativo di fascette detenuto alla Struttura autorizzata contro il versamento, da parte di quest'ultima, del costo effettivamente sostenuto.