(( Art. 7-bis 
 
 
   Modifiche all'articolo 83-bis del decreto-legge n. 112 del 2008 
 
  1. All'articolo 83-bis del decreto-legge 25 giugno  2008,  n.  112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2008,  n.  133,
sono apportate le seguenti modifiche:)) 
  (( a) al comma 4, secondo  periodo,  sono  aggiunte,  in  fine,  le
seguenti parole:  «,  sono  sottoposti  al  parere  preventivo  della
predetta Consulta generale e  pubblicati  con  decreto  del  Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, ai fini della loro  entrata  in
vigore»;)) 
  (( b) al comma 4-bis sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e
ferma restando la possibilita' di deroga con gli accordi  di  cui  al
comma 4».)) 
 
          Riferimenti normativi 
              Si riporta il testo  dei  commi  4  e  4-bis  dell'art.
          83-bis del citato  decreto-legge  n.  112  del  2008,  come
          modificato dalla presente legge: 
              "4. Al fine di  garantire  la  tutela  della  sicurezza
          stradale e la regolarita' del mercato dell'autotrasporto di
          merci per conto  di  terzi,  nel  contratto  di  trasporto,
          stipulato in forma scritta, ai sensi  dell'articolo  6  del
          decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286,  l'importo  a
          favore del vettore deve essere tale da consentire almeno la
          copertura dei costi minimi di esercizio, che  garantiscano,
          comunque,  il   rispetto   dei   parametri   di   sicurezza
          normativamente previsti. Tali costi minimi sono individuati
          nell'ambito degli accordi volontari  di  settore,  conclusi
          tra organizzazioni  associative  di  vettori  rappresentati
          nella  Consulta  generale  per  l'autotrasporto  e  per  la
          logistica, di cui al comma 16, e organizzazioni associative
          dei committenti, sono sottoposti al parere preventivo della
          predetta Consulta generale e  pubblicati  con  decreto  del
          Ministro delle infrastrutture  e  dei  trasporti,  ai  fini
          della loro entrata in vigore. Tali accordi possono altresi'
          prevedere contratti di trasporto  di  merci  su  strada  di
          durata o quantita' garantite,  per  i  quali  e'  possibile
          derogare alle disposizioni di cui al presente comma nonche'
          alle previsioni di cui agli articoli 7, comma  3,  e  7-bis
          del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286,  ed  alle
          disposizioni in materia di azione diretta. 
              4-bis. Qualora gli accordi volontari previsti al  comma
          4 non siano  stipulati  entro  il  termine  di  nove  mesi,
          decorrenti dalla data di entrata in vigore  della  presente
          disposizione,    l'Osservatorio    sulle    attivita'    di
          autotrasporto di cui all'articolo 6, comma 1,  lettera  g),
          del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284, determina
          i costi minimi, secondo quanto previsto al comma 4. Decorso
          il termine di cui al primo periodo, qualora entro ulteriori
          trenta  giorni  l'Osservatorio  non  abbia  provveduto   ad
          adottare le determinazioni dei costi minimi,  si  applicano
          anche ai contratti di trasporto stipulati in forma  scritta
          le disposizioni di cui ai commi 6 e 7, ai soli  fini  della
          determinazione  del  corrispettivo  e  ferma  restando   la
          possibilita' di deroga con gli accordi di cui al comma 4."