Art. 7 Scambio di dati tra enti 1. Gli enti che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria provvedono, anche ai fini del procedimento accertativo di cui all'art. 2 e delle verifiche ispettive di cui all'art. 5, allo scambio di dati ed elementi conoscitivi, anche attraverso modalita' informatiche, in ordine alle lavorazioni di cui all'art. 1, commi l e 6, del decreto legislativo. Con particolare riferimento all'accertamento delle attivita' di cui all'art. 1, comma 1, lettera c) e ai periodi di cui al comma 2 dei medesimo art. 1 del decreto legislativo, l'utilizzo da parte dell'ente previdenziale delle informazioni relative alla dimensione, all'assetto organizzativo dell'azienda e alle tipologie di lavorazioni aziendali, anche come risultanti dall'analisi dei dati amministrativi in possesso degli altri enti previdenziali e assicurativi, avviene secondo modalita' stabilite da specifiche intese tra i predetti enti.