Art. 7. Limiti di densita' edilizia I limiti inderogabili di densita' edilizia per le diverse zone territoriali omogenee sono stabiliti come segue: 1) Zone A): Per le operazioni di risanamento conservativo ed altre trasformazioni conservative, le densita' edilizie di zone e fondiarie non debbono superare quelle preesistenti, computate senza tener conto delle soprastrutture di epoca recente prive di valore storico-artistico; per le eventuali nuove costruzioni ammesse, la densita' fondiaria non deve superare il 50% della densita' fondiaria media della zona e, in nessun caso, i 5 mc./mq; 2) Zone B): le densita' territoriali e fondiarie sono stabilite in sede di formazione degli strumenti urbanistici tenendo conto delle esigenze igieniche, di decongestionamento urbano e delle quantita' minime di spazi previste dagli articoli 3, 4 e 5. qualora le previsioni di piano consentano trasformazioni per singoli edifici mediante demolizione e ricostruzione, non sono ammesse densita' fondiarie superiori ai seguenti limiti: 7 mc/mq per comuni superiori ai 200 mila abitanti; 6 mc/mq per comuni tra 200 mila e 50 mila abitanti; 5 mc/mq per comuni al di sotto dei 50 mila abitanti. gli abitanti sono riferiti alla situazione del comune alla data di adozione del piano. Sono ammesse densita' superiori ai predetti limiti quando esse non eccedano il 70% delle densita' preesistenti. 3) Zone C): i limiti di densita' edilizia di zona risulteranno determinati dalla combinata applicazione delle norme di cui agli articoli 3, 4 e 5 e di quelle di cui agli articoli 8 e 9, nonche' dagli indici di densita' fondiaria che dovranno essere stabiliti in sede di formazione degli strumenti urbanistici, e per i quali non sono posti specifici limiti. 4) Zone E): e' prescritta per le abitazioni la massima densita' fondiaria di mc. 0,03 per mq.