((Art. 7 
 
 
   Modifiche alle disposizioni in materia di procedure di acquisto 
 
  1. All'articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
le parole: «con decreto del Ministro dell'economia  e  delle  finanze
sono individuati, entro il mese di gennaio di ogni anno, tenuto conto
delle caratteristiche del mercato e del  grado  di  standardizzazione
dei prodotti, le tipologie di beni  e  servizi  per  le  quali»  sono
soppresse e, dopo le parole: «utilizzando  le  convenzioni  stipulate
dalle centrali regionali di riferimento», sono aggiunte le  seguenti:
«ovvero,  qualora  non  siano  operative  convenzioni  regionali,  le
convenzioni-quadro stipulate da Consip S.p.A.». 
  2. All'articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
le parole: «di cui all'articolo 11, comma 5, del regolamento  di  cui
al decreto del Presidente della Repubblica 4  aprile  2002,  n.  101»
sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo  328,  comma  1,
del regolamento di cui al decreto del Presidente della  Repubblica  5
ottobre 2010, n. 207. Fermi restando gli obblighi previsti  al  comma
449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di  cui
all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per gli
acquisti di beni e  servizi  di  importo  inferiore  alla  soglia  di
rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico
della pubblica amministrazione ovvero ad  altri  mercati  elettronici
istituiti ai sensi del medesimo articolo 328». 
  3. Le organizzazioni non lucrative di utilita' sociale  di  cui  al
decreto   legislativo 4   dicembre   1997,   n.   460,   nonche'   le
organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto  1991,  n.
266, iscritte nei registri istituiti dalle regioni e  dalle  province
autonome di Trento e di Bolzano possono ricorrere per  l'acquisto  di
beni e di servizi alle convenzioni  stipulate  dalla  societa' Consip
Spa ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e
successive  modificazioni,  nonche'  al  mercato  elettronico   della
pubblica amministrazione, previsto dall'articolo 328 del  regolamento
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010,  n.
207, nel rispetto dei principi di tutela della concorrenza.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'art.  1,  comma  449,  della
          gia' citata legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato
          dalla presente legge: 
              «449. Nel rispetto del sistema delle convenzioni di cui
          agli articoli 26 della legge 23 dicembre 1999,  n.  488,  e
          successive modificazioni, e  58  della  legge  23  dicembre
          2000, n. 388, tutte le amministrazioni statali  centrali  e
          periferiche, ad esclusione degli istituti e scuole di  ogni
          ordine  e  grado,  delle  istituzioni  educative  e   delle
          istituzioni universitarie, sono tenute ad  approvvigionarsi
          utilizzando    le    convenzioni-quadro.    Le     restanti
          amministrazioni pubbliche di cui  all'art.  1  del  decreto
          legislativo  30  marzo   2001,   n.   165,   e   successive
          modificazioni, possono ricorrere alle convenzioni di cui al
          presente comma e al comma 456 del presente articolo, ovvero
          ne utilizzano i parametri di  prezzo-qualita'  come  limiti
          massimi per la stipulazione dei  contratti.  Gli  enti  del
          Servizio sanitario nazionale sono in ogni  caso  tenuti  ad
          approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate dalle
          centrali regionali di riferimento ovvero, qualora non siano
          operative  convenzioni  regionali,  le  convenzioni  quadro
          stipulate da Consip S.p.A.». 
              - Si riporta il testo dell'art.  1,  comma  450,  della
          gia' citata legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato
          dalla presente legge: 
              «450. Dal 1° luglio 2007,  le  amministrazioni  statali
          centrali e periferiche,  ad  esclusione  degli  istituti  e
          delle scuole di ogni  ordine  e  grado,  delle  istituzioni
          educative  e  delle  istituzioni  universitarie,  per   gli
          acquisti di beni e servizi al  di  sotto  della  soglia  di
          rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al  mercato
          elettronico della pubblica amministrazione di cui  all'art.
          328, comma  1,  del  regolamento  di  cui  al  decreto  del
          Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n.  207.  Fermi
          restando gli obblighi previsti al comma  449  del  presente
          articolo,  le  altre  amministrazioni  pubbliche   di   cui
          all'art. 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165,
          per gli acquisti di beni e  servizi  di  importo  inferiore
          alla soglia di  rilievo  comunitario  sono  tenute  a  fare
          ricorso   al    mercato    elettronico    della    pubblica
          amministrazione  ovvero  ad   altri   mercati   elettronici
          istituiti ai sensi del medesimo art. 328». 
              - Il decreto  legislativo  4  dicembre  1997,  n.  460,
          recante «Riordino della disciplina  tributaria  degli  enti
          non commerciali e delle  organizzazioni  non  lucrative  di
          utilita' sociale», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2
          gennaio 1998, n. 1, supplemento ordinario. 
              -  La  legge  11   agosto   1991,   n.   266,   recante
          «Legge-quadro  sul  volontariato»,  e'   pubblicata   nella
          Gazzetta Ufficiale 22 agosto 1991, n. 196. 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  26  della  legge  23
          dicembre  1999,  n.  488,  recante  «Disposizioni  per   la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato
          (Legge finanziaria 2000)»: 
              «Art.  26  (Acquisto  di  beni  e  servizi).  -  1.  Il
          Ministero del tesoro, del bilancio e  della  programmazione
          economica, nel rispetto della vigente normativa in  materia
          di scelta del contraente,  stipula,  anche  avvalendosi  di
          societa' di consulenza specializzate, selezionate anche  in
          deroga  alla  normativa  di  contabilita'   pubblica,   con
          procedure competitive tra primarie  societa'  nazionali  ed
          estere, convenzioni con le  quali  l'impresa  prescelta  si
          impegna ad accettare, sino a  concorrenza  della  quantita'
          massima  complessiva  stabilita  dalla  convenzione  ed  ai
          prezzi e condizioni ivi previsti, ordinativi  di  fornitura
          di beni e servizi deliberati  dalle  amministrazioni  dello
          Stato anche con il ricorso alla  locazione  finanziaria.  I
          contratti conclusi con l'accettazione  di  tali  ordinativi
          non sono sottoposti al parere di congruita' economica. 
              2. Il parere del Consiglio di Stato, previsto dall'art.
          17, comma 25, lettera c), della legge 15  maggio  1997,  n.
          127, non e' richiesto per le convenzioni di cui al comma  1
          del presente  articolo.  Alle  predette  convenzioni  e  ai
          relativi  contratti  stipulati  da  amministrazioni   dello
          Stato, in luogo dell'art. 3, comma  1,  lettera  g),  della
          legge 14 gennaio 1994, n. 20, si applica  il  comma  4  del
          medesimo art. 3 della stessa legge. 
              3. Le amministrazioni pubbliche possono ricorrere  alle
          convenzioni stipulate ai  sensi  del  comma  1,  ovvero  ne
          utilizzano i  parametri  di  prezzo-qualita',  come  limiti
          massimi, per  l'acquisto  di  beni  e  servizi  comparabili
          oggetto   delle   stesse,   anche   utilizzando   procedure
          telematiche per l'acquisizione di beni e servizi  ai  sensi
          del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile  2002,
          n. 101. La stipulazione di un contratto in  violazione  del
          presente comma e' causa di responsabilita'  amministrativa;
          ai fini della determinazione del danno  erariale  si  tiene
          anche conto della differenza tra il prezzo  previsto  nelle
          convenzioni   e   quello   indicato   nel   contratto.   Le
          disposizioni di cui al presente comma non si  applicano  ai
          comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti  e  ai  comuni
          montani con popolazione fino a 5.000 abitanti. 
              3-bis.  I  provvedimenti  con  cui  le  amministrazioni
          pubbliche  deliberano  di  procedere  in  modo  autonomo  a
          singoli acquisti di beni  e  servizi  sono  trasmessi  alle
          strutture e agli uffici preposti al controllo di  gestione,
          per  l'esercizio  delle  funzioni  di  sorveglianza  e   di
          controllo, anche ai sensi del comma 4. Il dipendente che ha
          sottoscritto il contratto allega allo stesso  una  apposita
          dichiarazione con la quale attesta,  ai  sensi  e  per  gli
          effetti degli  articoli  47  e  seguenti  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 28 dicembre  2000,  n.  445,  e
          successive  modifiche,  il  rispetto   delle   disposizioni
          contenute nel comma 3. 
              4. Nell'ambito di ciascuna pubblica amministrazione gli
          uffici preposti al controllo di gestione ai sensi dell'art.
          4  del  decreto  legislativo  30  luglio  1999,   n.   286,
          verificano l'osservanza dei parametri di cui  al  comma  3,
          richiedendo eventualmente  al  Ministero  del  tesoro,  del
          bilancio e della programmazione economica il parere tecnico
          circa    le    caratteristiche     tecnico-funzionali     e
          l'economicita'  dei  prodotti  acquisiti.   Annualmente   i
          responsabili dei predetti uffici sottopongono all'organo di
          direzione politica una relazione riguardante  i  risultati,
          in termini di riduzione  di  spesa,  conseguiti  attraverso
          l'attuazione di quanto previsto dal presente articolo. Tali
          relazioni  sono  rese  disponibili  sui  siti  Internet  di
          ciascuna amministrazione. Nella fase di prima applicazione,
          ove gli uffici preposti al controllo di gestione non  siano
          costituiti, i compiti di verifica e referto sono svolti dai
          servizi di controllo interno. 
              5.  Il  Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e  della
          programmazione economica presenta annualmente  alle  Camere
          una relazione che illustra le modalita' di  attuazione  del
          presente articolo nonche' i risultati conseguiti». 
              - Si riporta il testo dell'art.  328  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, recante
          «Regolamento  di  esecuzione  ed  attuazione  del   decreto
          legislativo 12 aprile 2006, n.  163,  recante  «Codice  dei
          contratti pubblici relativi a lavori, servizi  e  forniture
          in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»: 
              «Art. 328 (Mercato elettronico). -  1.  Fatti  salvi  i
          casi  di  ricorso  obbligatorio  al   mercato   elettronico
          previsti dalle norme in  vigore,  ai  sensi  dell'art.  85,
          comma 13, del codice, la stazione appaltante puo' stabilire
          di procedere all'acquisto di beni e servizi  attraverso  il
          mercato  elettronico  realizzato  dalla  medesima  stazione
          appaltante ovvero attraverso il mercato  elettronico  della
          pubblica   amministrazione   realizzato    dal    Ministero
          dell'economia e delle finanze sulle proprie  infrastrutture
          tecnologiche avvalendosi di Consip S.p.A. ovvero attraverso
          il  mercato  elettronico  realizzato  dalle   centrali   di
          committenza di riferimento di cui all'art. 33 del codice. 
              2. Il mercato elettronico consente acquisti  telematici
          basati su un sistema che  attua  procedure  di  scelta  del
          contraente  interamente  gestite  per  via  elettronica   e
          telematica, nel rispetto delle disposizioni e dei  principi
          organizzativi di seguito indicati. Le procedure telematiche
          di  acquisto  mediante  il  mercato   elettronico   vengono
          adottate  e  utilizzate  dalle  stazioni   appaltanti   nel
          rispetto dei  principi  di  trasparenza  e  semplificazione
          delle  procedure,  di  parita'   di   trattamento   e   non
          discriminazione. 
              3.  Le  stazioni  appaltanti   abilitano   al   mercato
          elettronico i fornitori di beni e i prestatori  di  servizi
          tramite uno o piu' bandi aperti per  tutta  la  durata  del
          mercato elettronico a qualsivoglia operatore economico  che
          soddisfi  i  requisiti  di   abilitazione.   I   bandi   di
          abilitazione   sono   pubblicati   in   conformita'   della
          disciplina applicabile per le procedure sotto soglia di cui
          all'art. 124, comma 5, del codice  e  indicano  l'indirizzo
          del  sito  informatico  presso  il   quale   e'   possibile
          consultare la documentazione della procedura direttamente e
          senza  oneri.  Il  bando   di   abilitazione   al   mercato
          elettronico contiene, tra l'altro: 
              a) le categorie merceologi che per settori di  prodotti
          e servizi in cui e' organizzato il mercato elettronico; 
              b) le specifiche tecniche, costruttive  e  di  qualita'
          dei  beni,  nonche'  i  livelli  dei  servizi  che   devono
          possedere i beni e servizi offerti dai fornitori abilitati; 
              c)  le  modalita'  ed  i   requisiti,   soggettivi   ed
          oggettivi, necessari per le domande di  abilitazione  ed  i
          principi di valutazione delle stesse, nonche' l'indicazione
          delle  eventuali  procedure   automatiche   per   la   loro
          valutazione; 
              d)  la  durata  dell'abilitazione   dei   fornitori   a
          partecipare al mercato elettronico; 
              e) l'indicazione del sito informatico  nel  quale  sono
          rese disponibili al pubblico  ulteriori  informazioni,  con
          particolare riferimento ai mezzi telematici disponibili per
          la  presentazione  delle  domande  di  abilitazione;   agli
          strumenti informatici e  telematici  messi  a  disposizione
          degli utenti per la pubblicazione dei cataloghi  e  l'invio
          delle offerte;  alle  informazioni  sul  funzionamento  del
          mercato elettronico; alle  fattispecie  di  sospensione  ed
          esclusione del singolo  fornitore;  alle  modalita'  ed  ai
          criteri per la dimostrazione da parte degli  offerenti  del
          possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi  e  la  loro
          permanenza. 
              4. Avvalendosi  del  mercato  elettronico  le  stazioni
          appaltanti possono effettuare acquisti di  beni  e  servizi
          sotto soglia: 
              a) attraverso un confronto concorrenziale delle offerte
          pubblicate all'interno  del  mercato  elettronico  o  delle
          offerte ricevute sulla base di  una  richiesta  di  offerta
          rivolta ai fornitori abilitati; 
              b) in  applicazione  delle  procedure  di  acquisto  in
          economia di cui al capo II. 
              Nel caso di richiesta di offerta di  cui  alla  lettera
          a), la stazione appaltante fissa un termine sufficiente per
          la presentazione delle offerte, tenuto conto  dei  principi
          generali stabiliti all'art. 70, comma 1, del codice. 
              5. Nel caso siano consultati piu' fornitori  abilitati,
          il  sistema  informatico  di   negoziazione   del   mercato
          elettronico  provvede  a  predisporre  automaticamente  una
          graduatoria sulla base dei criteri  scelti  dalla  stazione
          appaltante tra le opzioni proposte dal sistema  stesso.  Il
          contratto e' stipulato  per  scrittura  privata,  che  puo'
          consistere anche nello scambio dei documenti di  offerta  e
          accettazione firmati digitalmente  dal  fornitore  e  dalla
          stazione appaltante. La  stazione  appaltante  procede  nei
          confronti dell'esecutore alle verifiche circa  il  possesso
          dei requisiti previsti e della cauzione definitiva  di  cui
          all'art.  113,  del  codice,  e,  nel  caso   siano   stati
          consultati  fornitori  abilitati,   a   rendere   noto   ai
          controinteressati l'esito della procedura. 
              6.  Gli  acquisti  effettuati  attraverso  il   mercato
          elettronico  sono  realizzati  seguendo   i   principi   di
          sicurezza  previsti  dalle  disposizioni  in   materia   di
          trattamento  dei  dati  personali   di   cui   al   decreto
          legislativo  30  giugno  2003,   n.   196,   e   successive
          modificazioni, nonche' secondo le disposizioni  di  cui  al
          decreto legislativo 7  marzo  2005,  n.  82,  e  successive
          modificazioni, e nel rispetto dell'art. 77, commi  5  e  6,
          del codice. 
              7. Si applicano le disposizioni di  cui  agli  articoli
          289, 290, 293 e 294».