Art. 7 
 
  1. In ragione del grave disagio  socio  economico  derivante  dagli
eventi in rassegna che hanno colpito i soggetti residenti nei  Comuni
enucleati nella delibera del Consiglio dei Ministri dell'11  dicembre
2012, detti eventi costituiscono causa di forza maggiore ai  sensi  e
per gli effetti di cui all'art. 1218 del codice civile. I  mutuatari,
ai sensi di quanto disposto  dall'art.  5,  comma  5-quinquies  della
legge 24 febbraio 1992, n. 225, possono richiedere agli  istituti  di
credito e bancari la  sospensione  delle  rate  di  mutuo  fino  alla
cessazione dello stato di emergenza.