Art. 7 1. In ragione del grave disagio socio economico derivante dagli eventi in rassegna che hanno colpito i soggetti residenti nei Comuni enucleati nella delibera del Consiglio dei Ministri dell'11 dicembre 2012, detti eventi costituiscono causa di forza maggiore ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1218 del codice civile. I mutuatari, ai sensi di quanto disposto dall'art. 5, comma 5-quinquies della legge 24 febbraio 1992, n. 225, possono richiedere agli istituti di credito e bancari la sospensione delle rate di mutuo fino alla cessazione dello stato di emergenza.