Art. 7 
 
 
Trasmissione telematica delle certificazioni di malattia nel  settore
                         pubblico e privato 
 
  1. A decorrere dal sessantesimo giorno dalla  data  di  entrata  in
vigore del presente decreto, in tutti i casi di assenza per  malattia
dei dipendenti del  settore  pubblico  non  soggetti  al  regime  del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  per  il  rilascio  e  la
trasmissione  delle  certificazioni  di  malattia,  si  applicano  le
disposizioni di cui all'articolo 55-septies del  decreto  legislativo
30 marzo 2001, n. 165, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e
finanziarie previste a legislazione vigente. 
  1-bis. All'articolo 55-septies del decreto legislativo n.  165  del
2001, al comma 2 e' aggiunto il seguente periodo: « Il  medico  o  la
struttura sanitaria invia telematicamente la medesima  certificazione
all'indirizzo di posta elettronica personale del  lavoratore  qualora
il medesimo ne faccia espressa richiesta fornendo un valido indirizzo
». 
  2. Le disposizioni di cui al  comma  1  non  si  applicano  per  le
certificazioni rilasciate al personale delle Forze armate e dei Corpi
armati dello Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. 
  3. Al testo unico delle  disposizioni  legislative  in  materia  di
tutela e di sostegno della maternita'  e  della  paternita'  a  norma
dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53, di cui  al  decreto
legislativo 26  marzo  2001,  n.  151,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
  a) il comma 3 dell'articolo 47 e' sostituito dai seguenti: 
  « 3. La certificazione  di  malattia  necessaria  al  genitore  per
fruire dei congedi di  cui  ai  commi  1  e  2  e'  inviata  per  via
telematica direttamente dal medico  curante  del  Servizio  sanitario
nazionale o con  esso  convenzionato,  che  ha  in  cura  il  minore,
all'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale,  utilizzando  il
sistema di trasmissione delle certificazioni di malattia  di  cui  al
decreto  del  Ministro  della  salute  in  data  26  febbraio   2010,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 2010,  secondo
le modalita' stabilite con decreto di cui al successivo comma  3-bis,
e dal predetto Istituto e' immediatamente inoltrata, con le  medesime
modalita', al datore di lavoro interessato e all'indirizzo  di  posta
elettronica della  lavoratrice  o  del  lavoratore  che  ne  facciano
richiesta. 
  3-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio  dei  Ministri,  da
adottare entro il 30 giugno 2013, su proposta  del  Ministro  per  la
pubblica amministrazione e la semplificazione, del Ministro  delegato
per l'innovazione tecnologica e  del  Ministro  del  lavoro  e  delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e  delle
finanze e con il Ministro della salute, previo parere del Garante per
protezione dei dati personali, sono  adottate,  in  conformita'  alle
regole tecniche previste dal Codice dell'amministrazione digitale, di
cui al decreto legislativo 7  marzo  2005,  n.  82,  le  disposizioni
necessarie per l'attuazione di quanto disposto al comma  3,  comprese
la definizione del modello di certificazione e le relative specifiche
»; 
  b) il comma 1 dell'articolo 51 e' sostituito dal seguente: 
  « 1. Ai fini della fruizione del congedo di cui al  presente  capo,
la lavoratrice e il lavoratore  comunicano  direttamente  al  medico,
all'atto della  compilazione  del  certificato  di  cui  al  comma  3
dell'articolo 47, le proprie generalita' allo scopo di usufruire  del
congedo medesimo. ». 
  3-bis. Il comma 1 dell'articolo 51 del decreto legislativo 26 marzo
2001, n. 151, come modificato dal comma 3, lettera b),  del  presente
articolo, si applica a decorrere dalla  data  di  entrata  in  vigore
della legge di conversione del presente decreto. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Il Decreto Legislativo 30-3-2001 n. 165 (Norme generali
          sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
          amministrazioni pubbliche) modificato dalla presente legge,
          e' pubblicato nella Gazz. Uff. 9 maggio 2001, n. 106, S.O. 
              Si riporta  l'articolo  15  della  L.  8-3-2000  n.  53
          recante "Disposizioni per il sostegno  della  maternita'  e
          della  paternita',  per  il  diritto  alla  cura   e   alla
          formazione e per il coordinamento dei tempi delle  citta'".
          Pubblicata nella Gazz. Uff. 13 marzo 2000, n. 60. 
              "Art. 15. Testo unico. 
              1. Al fine di conferire  organicita'  e  sistematicita'
          alle norme in materia di tutela e sostegno della maternita'
          e della paternita', entro dodici mesi dalla data di entrata
          in vigore della presente legge, il Governo e'  delegato  ad
          emanare un decreto legislativo recante il testo unico delle
          disposizioni legislative vigenti in materia,  nel  rispetto
          dei seguenti principi e criteri direttivi: 
              a) puntuale  individuazione  del  testo  vigente  delle
          norme; 
              b) esplicita indicazione delle  norme  abrogate,  anche
          implicitamente, da successive disposizioni; 
              c) coordinamento formale del testo  delle  disposizioni
          vigenti, apportando, nei limiti di detto coordinamento,  le
          modifiche necessarie per garantire  la  coerenza  logica  e
          sistematica della normativa, anche al fine  di  adeguare  e
          semplificare il linguaggio normativo; 
              d)  esplicita  indicazione  delle   disposizioni,   non
          inserite nel testo unico, che restano comunque in vigore; 
              e)  esplicita  abrogazione  di   tutte   le   rimanenti
          disposizioni,  non  richiamate,  con  espressa  indicazione
          delle stesse in apposito allegato al testo unico; 
              f)  esplicita  abrogazione   delle   norme   secondarie
          incompatibili con le disposizioni legislative raccolte  nel
          testo unico. 
              2. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma  1
          e' deliberato dal Consiglio dei ministri ed  e'  trasmesso,
          con apposita  relazione  cui  e'  allegato  il  parere  del
          Consiglio   di   Stato,   alle    competenti    Commissioni
          parlamentari permanenti,  che  esprimono  il  parere  entro
          quarantacinque giorni dall'assegnazione. 
              3. Entro due anni dalla data di entrata in  vigore  del
          decreto legislativo  di  cui  al  comma  1  possono  essere
          emanate, nel rispetto dei principi e criteri  direttivi  di
          cui al medesimo comma 1 e con le modalita' di cui al  comma
          2, disposizioni correttive del testo unico.". 
              Si  riporta  l'articolo  47  del  decreto   legislativo
          26-3-2001  n.   151   (Testo   unico   delle   disposizioni
          legislative  in  materia  di  tutela   e   sostegno   della
          maternita' e della paternita',  a  norma  dell'articolo  15
          della L. 8 marzo 2000, n. 53), pubblicato nella Gazz.  Uff.
          26 aprile 2001, n. 96, S.O., come modificato dalla presente
          legge: 
              "Art. 47. Congedo per la malattia del figlio. 
              (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, articoli 1, comma  4,
          7, comma 4, e 30, comma 5) 
              1. Entrambi i genitori, alternativamente, hanno diritto
          di astenersi dal lavoro  per  periodi  corrispondenti  alle
          malattie di ciascun figlio di  eta'  non  superiore  a  tre
          anni. 
              2.  Ciascun  genitore,  alternativamente,  ha  altresi'
          diritto di astenersi  dal  lavoro,  nel  limite  di  cinque
          giorni lavorativi all'anno, per le malattie di ogni  figlio
          di eta' compresa fra i tre e gli otto anni. 
              3. La certificazione di malattia necessaria al genitore
          per fruire dei congedi di cui ai commi 1 e 2 e' inviata per
          via telematica direttamente dal medico curante del Servizio
          sanitario nazionale o con esso  convenzionato,  che  ha  in
          cura il minore,  all'Istituto  nazionale  della  previdenza
          sociale,  utilizzando  il  sistema  di  trasmissione  delle
          certificazioni di malattia di cui al decreto  del  Ministro
          della salute in data 26  febbraio  2010,  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale n. 65 del  19  marzo  2010,  secondo  le
          modalita' stabilite con decreto di cui al successivo  comma
          3-bis, e dal predetto Istituto e' immediatamente inoltrata,
          con le medesime modalita', al datore di lavoro  interessato
          e all'indirizzo di posta elettronica  della  lavoratrice  o
          del lavoratore che ne facciano richiesta. 
              3-bis. Con decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri, da adottare entro il 30 giugno 2013, su  proposta
          del  Ministro  per  la  pubblica   amministrazione   e   la
          semplificazione, del Ministro  delegato  per  l'innovazione
          tecnologica e del Ministro del  lavoro  e  delle  politiche
          sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e  delle
          finanze e con il Ministro della salute, previo  parere  del
          Garante per protezione dei dati personali,  sono  adottate,
          in conformita' alle regole  tecniche  previste  dal  Codice
          dell'amministrazione   digitale,   di   cui   al    decreto
          legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le disposizioni necessarie
          per l'attuazione di quanto disposto al comma 3, comprese la
          definizione del modello di  certificazione  e  le  relative
          specifiche »; 
              4. La malattia del bambino che  dia  luogo  a  ricovero
          ospedaliero  interrompe,  a  richiesta  del  genitore,   il
          decorso delle ferie in godimento per i periodi  di  cui  ai
          commi 1 e 2. 
              5. Ai congedi  di  cui  al  presente  articolo  non  si
          applicano le disposizioni sul controllo della malattia  del
          lavoratore. 
              6. Il congedo  spetta  al  genitore  richiedente  anche
          qualora l'altro genitore non ne abbia diritto.".