Art. 7 Commissione di valutazione 1. E' istituita presso la Direzione generale per le politiche di internazionalizzazione e la promozione degli scambi una Commissione di valutazione (di seguito Commissione), i cui componenti sono nominati con decreto direttoriale. La Commissione e' composta da tre dirigenti in servizio presso la citata Direzione generale e si dota di procedure organizzative interne. 2. La Commissione esamina i progetti e attribuisce a ciascun progetto un punteggio. Il punteggio attribuibile e' determinato con il decreto direttoriale di cui all'art. 5, tenendo conto dei seguenti parametri: a) validita' tecnico-economica del progetto in termini di promozione e di inserimento sul mercato estero; coerenza degli strumenti scelti con le produzioni da promuovere, il contesto di intervento e gli obiettivi; b) coerenza dell'attivita' programmata con i risultati attesi; c) congruita' degli indicatori e standard qualitativi e quantitativi; d) congruita' e coerenza dei costi; e) carattere innovativo del progetto; f) numero imprese coinvolte nel progetto, sia consorziate che aderenti con contratto di rete; g) numero di imprese associate al consorzio o societa' consortile o cooperativa il cui capitale sia detenuto per la maggioranza da donne e/o giovani; h) per i soli progetti pluriennali: realizzazione delle attivita' e conseguimento dei risultati previsti nell'annualita' precedente a quella di presentazione della domanda. 3. Sono ammessi a contributo esclusivamente i consorzi che raggiungono il punteggio-soglia individuato con decreto direttoriale di cui all'art. 5. 4. A conclusione della fase istruttoria e di valutazione il Ministero comunica l'esito della domanda presentata. In caso di accoglimento della domanda e approvazione del relativo progetto, la liquidazione del contributo avverra' in esito alla rendicontazione di spesa, ai sensi del successivo art. 8, nella misura consentita dalle risorse disponibili, ai sensi dell'art. 4, comma 2.