Art. 7 
 
                     Commissione di valutazione 
 
  1. E' istituita presso la Direzione generale per  le  politiche  di
internazionalizzazione e la promozione degli scambi  una  Commissione
di valutazione  (di  seguito  Commissione),  i  cui  componenti  sono
nominati con decreto direttoriale. La Commissione e' composta da  tre
dirigenti in servizio presso la citata Direzione generale e  si  dota
di procedure organizzative interne. 
  2. La Commissione  esamina  i  progetti  e  attribuisce  a  ciascun
progetto un punteggio. Il punteggio attribuibile e'  determinato  con
il decreto direttoriale di cui all'art. 5, tenendo conto dei seguenti
parametri: 
    a)  validita'  tecnico-economica  del  progetto  in  termini   di
promozione e  di  inserimento  sul  mercato  estero;  coerenza  degli
strumenti scelti con le produzioni  da  promuovere,  il  contesto  di
intervento e gli obiettivi; 
    b) coerenza dell'attivita' programmata con i risultati attesi; 
    c)  congruita'  degli  indicatori  e   standard   qualitativi   e
quantitativi; 
    d) congruita' e coerenza dei costi; 
    e) carattere innovativo del progetto; 
    f) numero imprese coinvolte nel  progetto,  sia  consorziate  che
aderenti con contratto di rete; 
    g) numero di imprese associate al consorzio o societa' consortile
o cooperativa il cui capitale sia  detenuto  per  la  maggioranza  da
donne e/o giovani; 
    h) per i soli progetti pluriennali: realizzazione delle attivita'
e conseguimento dei risultati previsti nell'annualita'  precedente  a
quella di presentazione della domanda. 
  3.  Sono  ammessi  a  contributo  esclusivamente  i  consorzi   che
raggiungono il punteggio-soglia individuato con decreto  direttoriale
di cui all'art. 5. 
  4. A  conclusione  della  fase  istruttoria  e  di  valutazione  il
Ministero comunica l'esito  della  domanda  presentata.  In  caso  di
accoglimento della domanda e approvazione del relativo  progetto,  la
liquidazione del contributo avverra' in esito alla rendicontazione di
spesa, ai sensi del successivo art. 8, nella misura consentita  dalle
risorse disponibili, ai sensi dell'art. 4, comma 2.