Art. 7 Zone delimitate 1. Se i risultati delle ispezioni di cui all'art. 6, comma 1, confermano la presenza dell'organismo specificato in una determinata zona, o se si rilevano indizi della presenza di tale organismo con altri mezzi, i SFR competenti per territorio definiscono senza indugio una zona delimitata, composta da una zona infestata e una zona cuscinetto, conformemente all'allegato II, sezione 1. 2. Qualora siano soddisfatte le condizioni di cui all'allegato II, sezione 2, punto 1, i SFR competenti per territorio non sono tenuti a stabilire zone delimitate conformemente al comma 1. In questo caso, i SFR competenti per territorio adottano le misure in conformita' al punto 2 di detta sezione. 3. Nelle zone delimitate i SFR adottano le misure stabilite nell'allegato II, sezione 3. 4. I SFR stabiliscono i periodi di tempo per l'attuazione delle misure di cui ai commi 2 e 3.