Art. 7. Areale di condizionamento del prodotto Tutte le operazioni di condizionamento devono avvenire presso l'area di produzione descritta nell'art. 3, a garanzia della tutela, della tradizione e della tracciabilita'. Le operazioni di condizionamento devono avvenire presso l'area di produzione nel rispetto delle metodiche tradizionali radicate nelle abitudini e nel folklore storico locale.