(Allegato-art. 7)
                               Art. 7. 
 
               Areale di condizionamento del prodotto 
 
    Tutte le operazioni di  condizionamento  devono  avvenire  presso
l'area di produzione descritta nell'art. 3, a garanzia della  tutela,
della  tradizione  e   della   tracciabilita'.   Le   operazioni   di
condizionamento devono  avvenire  presso  l'area  di  produzione  nel
rispetto delle metodiche tradizionali radicate nelle abitudini e  nel
folklore storico locale.