(Allegato-art. 7)
                               Art. 7. 
 
    Le  olive  devono  essere  direttamente  staccate  dalla  pianta,
raccolte eventualmente su reti o teli, trasportate  e  conservate  in
cassette sovrapponibili forate su 5 lati, in strati non superiori  ai
30  cm,  in  cassoni  sempre  forati  o  in   carrelli.   L'eventuale
conservazione delle olive deve avvenire in appositi locali freschi  e
ventilati e per non piu' di tre giorni dalla raccolta.  Il  trasporto
al frantoio puo' avvenire nelle stesse cassette o in altri recipienti
idonei. E' vietato l'uso di sacchi o balle. 
    La conservazione nei frantoi prima della molitura, deve  avvenire
in locali ed in contenitori idonei a garantire le caratteristiche  di
pregio del prodotto conferito. 
    Nel caso si utilizzino cassoni e/o carrelli, il  trasporto  delle
olive al frantoio deve avvenire nella stessa giornata di raccolta. 
    La trasformazione delle olive deve avvenire entro le ventiquattro
ore  dal  conferimento  nei  frantoi,  che  devono   essere   situati
nell'ambito  del  territorio   indicato   nell'art.3   del   presente
disciplinare, ed idonei in base ai requisiti richiesti nel successivo
art. 8.